|
REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE, FORNITURE E PROVVISTE IN ECONOMIA
Approvato
con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 5 febbraio 2001
Art.1
Contenuto
del regolamento
L’esecuzione
di lavori, opere, forniture e provviste in economia da parte
dell'Amministrazione è disciplinata dalle norme del presente
regolamento. Gli importi di seguito riportati si intendono sempre al
netto di IVA e tasse.
Art.2
Lavori, opere, forniture e provviste che l'Amministrazione può
condurre in economia
Possono
essere eseguiti in economia i seguenti lavori, opere, forniture o
provviste:
a)
lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili
e non sia possibile realizzarle con le forme
e le procedure previste agli artt. 19 e 20 della legge 109/1994
b)
Lavori
e forniture per manutenzione di opere
o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro (lire
96.813.500) ;
c)
L
avori e forniture di modesta entità per i quali il ricorso alle
procedure di gara non risulti conveniente;
d)
Interventi
non programmabili in
materia di sicurezza;
e)
Lavori
e forniture che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
f)
Lavori e forniture
necessari per la compilazione di progetti
g)
Completamento
di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di
completare i lavorii ;
h)
Lavori
da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni
di legge;
Ai
fini del presente regolamento si intende per manutenzione la
combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o
a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la
funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto.
Sono,
ricompresi nella nozione di manutenzione gli interventi, di cui
all’art.31 lett. a) e b) della legge 457/1978,
tradizionalmente classificabili nell’ambito della
manutenzione “ordinaria”
o “straordinaria” rimanendo escluse quelle opere che danno luogo
ad interventi sostanzialmente nuovi senza alcuna connessione
funzionale con altri già realizzati.
Vengono,
altresì, considerate opere di manutenzione straordinaria gli
interventi di utilizzo di nuove fonti di energia, che si sostanziano
in opere di sostituzione rese necessarie dal progresso tecnologico e
che presentano carattere di pertinenza funzionale, secondo un
equilibrato sistema di indispensabilità.
Art.3
Programmazione
La
programmazione degli interventi è effettuata in sede di redazione
dell’elenco annuale dei lavori che è corredato dall’elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una
previsione, ancorché sommaria. Nel bilancio di previsione sono tenuti
distinti gli stanziamenti e gli interventi da eseguire in economia
prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi
ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi
finanziari precedenti.
Art.4
Autorizzazione
di spesa
L’autorizzazione
della spesa per i lavori
in economia, è concessa:
a)
direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento, per i
lavori di cui all’art.2
del presente regolamento e ricadenti nell’ambito delle somme a
disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel
programma;
b)
dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico
del Procedimento, in caso di esigenze impreviste non dovute ad errori
o omissioni progettuali sopraggiunte nell’ambito di interventi per i
quali non è stato disposto un accantonamento per i lavori in
economia.
c)
Dal Dirigente o Responsabile del Servizio competente in tutti gli altri casi
Art.5
Limiti di spesa
Il
limite di spesa per ogni lavoro od opera da eseguisi in economia viene
stabilito nella misura massima di 200.000 Euro, (pari a lire
387.254.000) ai sensi
dell’art. 24, 6^ comma, della legge 109/94 come modificata ed
integrata dal D.L. 101/95 convertito in legge n. 216/95 successive
modificazioni ed integrazioni.
Il
limite di spesa per ogni provvista o fornitura di beni e servizi da
eseguirsi in economia viene stabilito nella misura massima
di 41.316,55 Euro (pari a lire 80.000.000).
I
limiti per gli interventi di cui all’art.2, lett.c) sono stabiliti
in 5.000 Euro per le forniture e in 10.000 Euro per i lavori.
E’
vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro o qualsiasi
fornitura di beni, considerati unitari, in più lavori o forniture.
Art.6
Modalità
di esecuzione in economia
I
lavori, le opere, le forniture e le provviste in economia possono
essere eseguiti:
a)
in amministrazione diretta, fino al limite di 50.000 Euro;
b)
con cottimo fiduciario, fino al limite di 200.000 Euro;
Art.7
Esecuzione
in amministrazione diretta
In amministrazione diretta i lavori e i servizi, vengono
eseguiti dall’Amministrazione con proprio personale o con personale
direttamente assunto o con servizi, materiali, mezzi e beni e
quant’altro occorre, di proprietà o direttamente acquistati
dall'Amministrazione.
Sono
altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta
consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte ad
almeno tre ditte.
E'
consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei
casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando
l'importo della fornitura o del lavoro non superi i limiti di cui al
successivo art.9, comma 1^, lett. a) e a1).
Art.8
Esecuzione con cottimi fiduciari
Sono
eseguiti mediante cottimo i lavori, le opere, le forniture di beni e
servizi e le provviste per i quali si renda necessario, conveniente od
opportuno l'affidamento a Imprese di idonea e riconosciuta capacità
tecnica.
L'esecuzione
è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
seguenti.
Art.
9
Condizioni
per provvedere a lavori, opere, provviste, forniture di beni e servizi
in economia
Ogni
lavoro, opera, provvista o fornitura di beni o servizi, da eseguirsi
sia in amministrazione diretta che con cottimo, deve essere sempre
preventivamente autorizzato con le modalità di cui all’art.4.
In
particolare per l’esecuzione con cottimi, si potrà procedere
all’affidamento ad imprese di idonea e riconosciuta capacità
tecnica, nei limiti di cui all’art. 5 e più precisamente:
-
per la fornitura di beni e servizi:
a)
sino a 5.000 Euro (pari a lire 9.681.350), senza procedere ad alcun
esperimento di gara, ma mediante affidamento a ditte di fiducia, da
parte del Dirigente, o Responsabile
del Servizio competente che attesti la conformità al prezzario
regionale e convenienza dei prezzi;
b)
oltre il limite di cui al precedente punto e sino al limite di lire
80.000.000, nei casi di motivate necessità e convenienza, mediante
decreto del Dirigente o Responsabile del Servizio competente del
Settore competente, previa apposita gara informale da esperirsi tra un
minimo di tre ditte (ai sensi delle disposizioni di legge vigenti), di
comprovate serietà, professionalità ed esperienza nel settore.
Prima
dell’affidamento delle provviste e delle forniture di beni o servizi
mediante cottimo , con decreto del Dirigente del Responsabile del
Servizio competente si
dovrà provvedere all’approvazione del preventivo di spesa, del
relativo impegno con l’indicazione del funzionario responsabile del
procedimento.
-
per lavori ed opere:
a1)
fino a 20.000 Euro (pari a lire 38.725.400), senza procedere ad alcun
esperimento di gara, ma mediante affidamento a ditte di comprovate
serietà, professionalità ed esperienza nel settore, da parte del
Dirigente o Responsabile del servizio competente che contestualmente
attesti la congruità dell’offerta al Prezzario Regionale e la
convenienza dei prezzi;
b1)
oltre il limite di cui al precedente punto e fino a 200.000 Euro (pari
a lire 387.254.000) mediante affidamento con decreto del Dirigente o
Responsabile del Servizio competente preceduta da gara informale fra
almeno 5 imprese di comprovate serietà, professionalità ed
esperienza nel settore, ai sensi dell’art.78 del d.P.R. 554/1999
salvo nei casi in cui sia motivata l’impossibilità di reperire in
tale numero ditte idonee all’esecuzione dei lavori, anche con
riguardo alla loro particolarità ed urgenza.
Prima
dell’affidamento di lavori od opere da eseguirsi mediante cottimo di
cui al punto a1), con decreto del Dirigente o Responsabile
del Servizio competente si dovrà provvedere all’approvazione del
preventivo di spesa e del relativo impegno con l’indicazione del
funzionario responsabile del procedimento.
Nel
caso di cui alla lettera b1), prima dell’affidamento dovrà
essere approvato dal Dirigente o Responsabile del Servizio
competente apposita determinazione a contrattare la quale dovrà
contenere il progetto o il preventivo dei lavori, l’impegno di
spesa, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e
l’elenco delle ditte fra cui si svolgerà la gara per
l’affidamento mediante cottimo fiduciario.
Nei
casi di estrema urgenza, le richieste di preventivi e/o le offerte
potranno essere inoltrate anche mediante fax, telegramma, ed altre
modalità che, secondo il prudente apprezzamento del Dirigente o
Responsabile del Servizio competente, garantiscano
un adeguato livello di certezza per la stazione appaltante, e
includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione .
Negli
altri casi la richiesta è inviata tramite raccomandata con R.R. e
deve prevedere per la presentazione delle offerte un termine non
inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione dell’invito.
Art.
10
Requisiti di partecipazione
Resta
inteso che le ditte prescelte o invitate debbono possedere i requisiti
per concorrere a gare di pari importo secondo la normativa vigente in
materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
Art.
11
Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione,
nei casi previsti all’art. 9 del presente regolamento, avverrà, di
norma al prezzo più conveniente per l’Amministrazione comunale.
Art.12
Provvedimenti
nei casi di urgenza e somma urgenza
Nei
casi in cui la esecuzione di lavori, opere, forniture o provviste in
economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza,
questa deve risultare da un verbale, del Dirigente del settore
competente o tecnico all’uopo incaricato, in cui sono indicati i
motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato che
riporti in allegato un
sommario preventivo dei lavori, provviste e forniture e opere da
eseguirsi per rimuovere
lo stato di urgenza. Il verbale è trasmesso
con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la
copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori
In
circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il
RESPONSABILE del Servizio competente o il TECNICO che
si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla
redazione del verbale di cui al comma precedente, la immediata
esecuzione dei lavori, con affidamento degli stessi, anche in forma
diretta ad una ditta disposta ad eseguirli, entro i limiti di 200.000
Euro (pari a lire 387.254.000) o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il prezzo
delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario
in difetto di preventivo accordo si procederà ai sensi del disposto
di cui all’art.136, comma 5 del d.P.R. 554/1999.
Art.
13
Modalità di esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione
diretta
Quando
i lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta il Dirigente o il
Responsabile del servizio competente si avvarrà, per la loro
realizzazione, del personale dipendente.
Il
Dirigente o il Responsabile del servizio competente provvederà altresì
all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari nonché
all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti, ricercando i
migliori prezzi di mercato.
Per
l’esecuzione di lavori ed opere i materiali, gli attrezzi impiegati,
i mezzi d'opera e la fornitura di mezzi di trasporto richiesti saranno
forniti in base a buoni di ordinazione firmati dal funzionario
responsabile o da chi è preposto alla direzione dei lavori. Detti
buoni dovranno poi essere restituiti al Settore competente a corredo
della regolare fattura.
Art.
14
Modalità
di esecuzione di lavori in economia mediante cottimi
L’esecuzione
dei lavori, delle opere, delle provviste e delle forniture da
effettuarsi mediante cottimi sarà regolamentata da apposito atto di
cottimo, firmato per accettazione dall’Impresa da cui risulti:
-
l’elenco dei lavori, delle somministrazioni e delle opere;
-
i prezzi unitari per le opere, per le somministrazioni a misura e
l'importo di quelli a corpo;
-
le condizioni di esecuzione;
-
il rispetto delle condizioni normative e retributive risultanti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi
locali con l’assolvimento degli specifici obblighi inerenti la Cassa
edile e gli Enti scuola, l’osservanza delle norme sugli ambienti di
lavoro e delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia;
-
gli obblighi generali a carico della impresa;
-
il tempo utile per l'ultimazione dei lavori;
-
le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione, da
accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva
l'Amministrazione Comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri
a carico del cottimista oppure di risolvere, mediante semplice
denuncia da notificare all'Impresa, il contratto qualora il cottimista
si renda inadempiente degli obblighi assunti.;
-
il rispetto delle norme in materia di comunicazioni e certificazioni
previste dalla normativa antimafia -.
Art.
15
Contratto
di cottimo fiduciario
La
stipulazione del contratto di cottimo fiduciario avverrà di norma:
-
- per scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso, previa
sottoscrizione del decreto di affidamento, contente gli elementi di
cui di cui all’articolo precedente da parte dell’Impresa per
accettazione ai sensi dell’art. 17 R.D. 18.11.1923 n.2440.
L’impresa
affidataria dovrà provvedere, contestualmente alla sottoscrizione, a
costituire apposita cauzione, nella misura del 10% dell’importo
contrattuale. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del
contraente privato.
Art.
16
Direzione e contabilizzazione dei lavori in economia
Tutti
i lavori condotti in economia si svolgono sotto la responsabilità del
Settore competente.
Di
norma l'inizio dei lavori non potrà aver luogo se non dopo che i
provvedimenti di affidamento siano divenuti esecutivi, ad eccezione
dei casi di urgenza e di somma urgenza.
La
direzione e la contabilizzazione dei lavori saranno
effettuate nella piena osservanza del d.M.LL.PP
19 aprile 2000, n.145.
Le
perizie sono ammesse solo nei casi consentiti dalla legge e nei limiti
di cui all’art.148 del d.P.R.554/1999.
Art.
17
Pagamento spese dei lavori in amministrazione
Il
pagamento per forniture di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avverrà
mediante attestato di liquidazione del Dirigente o Responsabile del
servizio competente sulla base delle fatture presentate, e vistate dal
Responsabile Unico del Procedimento.Torna
inizio
|