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REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE, FORNITURE E PROVVISTE IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 5 febbraio 2001

Art.1
Contenuto del regolamento

L’esecuzione di lavori, opere, forniture e provviste in economia da parte dell'Amministrazione è disciplinata dalle norme del presente regolamento. Gli importi di seguito riportati si intendono sempre al netto di IVA e tasse.

Art.2
Lavori, opere, forniture e provviste che l'Amministrazione può condurre in
economia

Possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori, opere, forniture o provviste:

a) lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili  e non sia possibile realizzarle con le forme  e le procedure previste agli artt. 19 e 20 della legge 109/1994

b)  Lavori e forniture per manutenzione di opere  o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro (lire 96.813.500) ;

c)  L avori e forniture di modesta entità per i quali il ricorso alle procedure di gara non risulti conveniente;

d)  Interventi non programmabili  in materia di sicurezza;

e)  Lavori e forniture che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

f)    Lavori e forniture necessari per la compilazione di progetti

g)  Completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavorii ;

h)  Lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge;

 Ai fini del presente regolamento si intende per manutenzione la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto.

Sono, ricompresi nella nozione di manutenzione gli interventi, di cui all’art.31 lett. a) e b) della legge 457/1978,  tradizionalmente classificabili nell’ambito della manutenzione  “ordinaria” o “straordinaria” rimanendo escluse quelle opere che danno luogo ad interventi sostanzialmente nuovi senza alcuna connessione funzionale con altri già realizzati.

Vengono, altresì, considerate opere di manutenzione straordinaria gli interventi di utilizzo di nuove fonti di energia, che si sostanziano in opere di sostituzione rese necessarie dal progresso tecnologico e che presentano carattere di pertinenza funzionale, secondo un equilibrato sistema di indispensabilità.

Art.3
Programmazione

La programmazione degli interventi è effettuata in sede di redazione dell’elenco annuale dei lavori che è corredato dall’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti e gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Art.4
Autorizzazione di spesa

L’autorizzazione della spesa per  i lavori in economia, è concessa:

a)    direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori di cui  all’art.2 del presente regolamento e ricadenti nell’ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma;

b)    dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, in caso di esigenze impreviste non dovute ad errori o omissioni progettuali sopraggiunte nell’ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per i lavori in economia.

c)     Dal Dirigente o Responsabile del Servizio  competente in tutti gli altri casi

Art.5
Limiti di spesa

Il limite di spesa per ogni lavoro od opera da eseguisi in economia viene stabilito nella misura massima di 200.000 Euro, (pari a lire 387.254.000)  ai sensi dell’art. 24, 6^ comma, della legge 109/94 come modificata ed integrata dal D.L. 101/95 convertito in legge n. 216/95 successive modificazioni ed integrazioni.

Il limite di spesa per ogni provvista o fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia viene stabilito nella misura massima  di 41.316,55 Euro (pari a lire 80.000.000).

I limiti per gli interventi di cui all’art.2, lett.c) sono stabiliti in 5.000 Euro per le forniture e in 10.000 Euro per i lavori.

E’ vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro o qualsiasi fornitura di beni, considerati unitari, in più lavori o forniture.

Art.6
Modalità di esecuzione in economia

I lavori, le opere, le forniture e le provviste in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino al limite di 50.000 Euro;

b) con cottimo fiduciario, fino al limite di 200.000 Euro;

 Art.7
Esecuzione in amministrazione diretta

 In amministrazione diretta i lavori e i servizi, vengono eseguiti dall’Amministrazione con proprio personale o con personale direttamente assunto o con servizi, materiali, mezzi e beni e quant’altro occorre, di proprietà o direttamente acquistati dall'Amministrazione.

Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte ad almeno tre ditte.

E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della fornitura o del lavoro non superi i limiti di cui al successivo art.9, comma 1^, lett. a) e a1).

Art.8
Esecuzione con cottimi fiduciari

Sono eseguiti mediante cottimo i lavori, le opere, le forniture di beni e servizi e le provviste per i quali si renda necessario, conveniente od opportuno l'affidamento a Imprese di idonea e riconosciuta capacità tecnica.

L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 9
Condizioni per provvedere a lavori, opere, provviste, forniture di beni e servizi in economia

Ogni lavoro, opera, provvista o fornitura di beni o servizi, da eseguirsi sia in amministrazione diretta che con cottimo, deve essere sempre preventivamente autorizzato con le modalità di cui all’art.4.

In particolare per l’esecuzione con cottimi, si potrà procedere all’affidamento ad imprese di idonea e riconosciuta capacità tecnica, nei limiti di cui all’art. 5 e più precisamente:

- per la fornitura di beni e servizi:

a) sino a 5.000 Euro (pari a lire 9.681.350), senza procedere ad alcun esperimento di gara, ma mediante affidamento a ditte di fiducia, da parte del Dirigente, o  Responsabile del Servizio competente che attesti la conformità al prezzario regionale e convenienza dei prezzi;

b) oltre il limite di cui al precedente punto e sino al limite di lire 80.000.000, nei casi di motivate necessità e convenienza, mediante decreto del Dirigente o Responsabile del Servizio competente del Settore competente, previa apposita gara informale da esperirsi tra un minimo di tre ditte (ai sensi delle disposizioni di legge vigenti), di comprovate serietà, professionalità ed esperienza nel settore.

Prima dell’affidamento delle provviste e delle forniture di beni o servizi mediante cottimo , con decreto del Dirigente del Responsabile del Servizio competente  si dovrà provvedere all’approvazione del preventivo di spesa, del relativo impegno con l’indicazione del funzionario responsabile del procedimento.

- per lavori ed opere:

a1) fino a 20.000 Euro (pari a lire 38.725.400), senza procedere ad alcun esperimento di gara, ma mediante affidamento a ditte di comprovate serietà, professionalità ed esperienza nel settore, da parte del Dirigente o Responsabile del servizio competente che contestualmente attesti la congruità dell’offerta al Prezzario Regionale e la convenienza dei prezzi;

b1) oltre il limite di cui al precedente punto e fino a 200.000 Euro (pari a lire 387.254.000) mediante affidamento con decreto del Dirigente o Responsabile del Servizio competente preceduta da gara informale fra almeno  5 imprese di comprovate serietà, professionalità ed esperienza nel settore, ai sensi dell’art.78 del d.P.R. 554/1999 salvo nei casi in cui sia motivata l’impossibilità di reperire in tale numero ditte idonee all’esecuzione dei lavori, anche con riguardo alla loro particolarità ed urgenza.

Prima dell’affidamento di lavori od opere da eseguirsi mediante cottimo di cui al punto a1), con decreto del Dirigente o Responsabile del Servizio competente si dovrà provvedere all’approvazione del preventivo di spesa e del relativo impegno con l’indicazione del funzionario responsabile del procedimento.

Nel caso di cui alla lettera b1), prima dell’affidamento dovrà essere approvato dal Dirigente o Responsabile del Servizio  competente apposita determinazione a contrattare la quale dovrà contenere il progetto o il preventivo dei lavori, l’impegno di spesa, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e l’elenco delle ditte fra cui si svolgerà la gara per l’affidamento mediante cottimo fiduciario.

Nei casi di estrema urgenza, le richieste di preventivi e/o le offerte potranno essere inoltrate anche mediante fax, telegramma, ed altre modalità che, secondo il prudente apprezzamento del Dirigente o Responsabile del Servizio competente, garantiscano  un adeguato livello di certezza per la stazione appaltante, e includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione .

Negli altri casi la richiesta è inviata tramite raccomandata con R.R. e deve prevedere per la presentazione delle offerte un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione dell’invito.

Art. 10
Requisiti di partecipazione

Resta inteso che le ditte prescelte o invitate debbono possedere i requisiti per concorrere a gare di pari importo secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.

 Art. 11
Modalità di aggiudicazione

L’aggiudicazione, nei casi previsti all’art. 9 del presente regolamento, avverrà, di norma al prezzo più conveniente per l’Amministrazione comunale.

Art.12
Provvedimenti nei casi di urgenza e somma urgenza

Nei casi in cui la esecuzione di lavori, opere, forniture o provviste in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, del Dirigente del settore competente o tecnico all’uopo incaricato, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato che riporti in allegato  un sommario preventivo dei lavori, provviste e forniture e opere da eseguirsi  per rimuovere lo stato di urgenza. Il verbale è trasmesso  con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il RESPONSABILE del Servizio competente o il TECNICO che  si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma precedente, la immediata esecuzione dei lavori, con affidamento degli stessi, anche in forma diretta ad una ditta disposta ad eseguirli, entro i limiti di 200.000 Euro (pari a lire 387.254.000) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario in difetto di preventivo accordo si procederà ai sensi del disposto di cui all’art.136, comma 5 del d.P.R. 554/1999.

Art. 13
Modalità di esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta il Dirigente o il Responsabile del servizio competente si avvarrà, per la loro realizzazione, del personale dipendente.

Il Dirigente o il Responsabile del servizio competente provvederà altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti, ricercando i migliori prezzi di mercato.

Per l’esecuzione di lavori ed opere i materiali, gli attrezzi impiegati, i mezzi d'opera e la fornitura di mezzi di trasporto richiesti saranno forniti in base a buoni di ordinazione firmati dal funzionario responsabile o da chi è preposto alla direzione dei lavori. Detti buoni dovranno poi essere restituiti al Settore competente a corredo della regolare fattura.

Art. 14
Modalità di esecuzione di lavori in economia mediante cottimi

L’esecuzione dei lavori, delle opere, delle provviste e delle forniture da effettuarsi mediante cottimi sarà regolamentata da apposito atto di cottimo, firmato per accettazione dall’Impresa da cui risulti:

- l’elenco dei lavori, delle somministrazioni e delle opere;

- i prezzi unitari per le opere, per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;

- le condizioni di esecuzione;

- il rispetto delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali con l’assolvimento degli specifici obblighi inerenti la Cassa edile e gli Enti scuola, l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni  dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia;

- gli obblighi generali a carico della impresa;

- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

- le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione, da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'Amministrazione Comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'Impresa, il contratto qualora il cottimista si renda inadempiente degli obblighi assunti.;

- il rispetto delle norme in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia -.

Art. 15
Contratto di cottimo fiduciario

La stipulazione del contratto di cottimo fiduciario avverrà di norma:

- - per scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso, previa sottoscrizione del decreto di affidamento, contente gli elementi di cui di cui all’articolo precedente da parte dell’Impresa per accettazione ai sensi dell’art. 17 R.D. 18.11.1923 n.2440.

L’impresa affidataria dovrà provvedere, contestualmente alla sottoscrizione, a costituire apposita cauzione, nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del contraente privato.

Art. 16
Direzione e contabilizzazione dei lavori in economia

Tutti i lavori condotti in economia si svolgono sotto la responsabilità del Settore competente.

Di norma l'inizio dei lavori non potrà aver luogo se non dopo che i provvedimenti di affidamento siano divenuti esecutivi, ad eccezione dei casi di urgenza e di somma urgenza.

La direzione e la contabilizzazione dei lavori  saranno effettuate nella piena osservanza del d.M.LL.PP  19 aprile 2000, n.145.

Le perizie sono ammesse solo nei casi consentiti dalla legge e nei limiti di cui all’art.148 del d.P.R.554/1999.

Art. 17
Pagamento spese dei lavori in amministrazione

Il pagamento per forniture di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avverrà mediante attestato di liquidazione del Dirigente o Responsabile del servizio competente sulla base delle fatture presentate, e vistate dal Responsabile Unico del Procedimento.

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