Lo
Statuto Comunale del
Comune di San Benedetto Del Tronto
TITOLO
IV- DIFENSORE CIVICO
Art. 33 - Difensore civico
Art. 33 - Difensore civico
1.
E'
istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il
ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della
amministrazione comunale, delle aziende ed enti dipendenti e di quelli
ai quali il Comune conferisse deleghe segnalando al Sindaco, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
nei confronti dei cittadini.
2.
Il difensore civico svolge le seguenti funzioni:
-
propone interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali,
organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei
diritti previsti dal
D.Lgs 267/2000, dalla legge 7/8/90 n. 241 e relativo regolamento
di esecuzione ;
-
riferisce periodicamente circa il suo operato al Consiglio Comunale e
all'organismo di partecipazione di cui all'art. 23;
-
informa la popolazione, con specifici strumenti, sulla sua attività;
-
favorisce di propria iniziativa e su richiesta dei cittadini gli
incontri tra cittadini singoli o associati e responsabili di specifici
servizi in ordine al funzionamento degli stessi;
-
esercita il controllo di legittimità nei limiti e con le modalità di
cui all'articolo
127, comma 2 del D.Lgs.
267/2000.
3.
All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per
esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività
svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità
e obiettività di giudizio.
4.
Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e
incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di
controllo. Fra le cause ostative rientra anche l'appartenenza alla
sezione del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti
del Comune.
5.
Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio
segreto, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica.
Dopo due votazioni infruttuose sarà necessaria la maggioranza dei due
terzi dei consiglieri in carica. Dopo due ulteriori votazioni
infruttuose sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri in
carica. In ogni caso non si potrà procedere a più di una votazione per
ogni seduta del Consiglio Comunale. Dura in carica quattro anni e,
comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
Non è rinnovabile nell’incarico per il mandato immediatamente
successivo. E’ scelto tra persone di comprovata integrità e
autorevolezza che abbiano maturato esperienza nel campo della tutela dei
diritti e non abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sedi di partito.
Tali requisiti dovranno risultare da apposito curriculum che i candidati
dovranno depositare in segreteria almeno cinque giorni prima delle
elezioni.
6.
Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco
con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto
nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
7.
Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del
Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può
essergli opposto il segreto d'ufficio
ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di
legge. Gli amministratori del Comune, degli enti sottoposti a vigilanza-
del Comune o che esercitino deleghe dello stesso, nonché i dipendenti
sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della
funzione entro sette giorni dalla richiesta.
8.
Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o
ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La
mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza
richiesta per la designazione. Il difensore civico inoltre è revocato
di diritto dall'incarico, se si verifica nei suoi confronti una delle
situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità e l'incompatibilità.
9.
Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una
relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La
relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio
utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di
urgente comunicazione il difensore civico può inviare in qualsiasi
momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.
10.
Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma
che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a
persone.
11.
L'indennità viene stabilita dal Consiglio entro il limite della misura
massima dell'indennità spettante al Presidente del Consiglio.
12.
Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici
a disposizione del difensore civico sono determinati con specifico
provvedimento della Giunta Comunale e debbono garantire la piena
funzionalità dell'istituto.
indice Titolo IV
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