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Lo Statuto Comunale del Comune di San Benedetto Del Tronto

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 34 - Finanza locale  

Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria  

Art. 36 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti  

Art. 37 - Revisione economica e finanziaria  

Art. 38 – Controlli interni  

 

 

 

 

Art. 34 - Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. All’equilibrio della gestione economico-finanziaria del bilancio concorrono, inoltre, le entrate proprie del Comune realizzate con la partecipazione dei cittadini nella loro qualità di utenti dei beni e dei servizi comunali, secondo criteri di equità e di progressività.

4. La politica di bilancio del Comune è indirizzata a garantire ai cittadini i servizi indispensabili, specie quelli necessari ad affrontare i problemi di più urgente emergenza sociale.  

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Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre (o nel diverso termine stabilito dalla legge) il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell’unità, annualità,della solidarietà, dell’ integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente o Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

6. L’approvazione del conto consuntivo costituisce l’atto fondamentale più importante per il Comune, in quanto consente la verifica dell’attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficienza e di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è redatto ponendo a confronto il prospetto contabile di previsione, così come approvato dal Consiglio Comunale, con le risultanze finali di ciascuna voce contabile.

9. Il Comune promuove due distinte conferenze ordinarie con l'organismo di partecipazione di cui all'art. 23 in preparazione delle sessioni di bilancio preventivo e consuntivo.  

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Art. 36 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

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Art. 37 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta.

4. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il collegio può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni e verifiche attraverso il controllo di gestione.

6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

7. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonchè di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.  

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Art. 38 – Controlli interni

1. Nell’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa, spetta  al Regolamento dell’ordinamento degli uffici e servizi o al Regolamento di contabilità stabilire le regole, le metodologie e gli strumenti per assumere:

a) il controllo di regolarità  amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) il controllo di gestione, per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, con la finalità di ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e ricavi in riferimento agli obiettivi programmati;

c) il sistema di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, da utilizzare sia ai fini attribuzione delle componenti significative della retribuzione sia ai fini della conferma dell’incarico conferito;

d) il controllo strategico, quale strumento a supporto degli organi di governo, finalizzato a verificare l’adeguatezza del programma operativo rispetto a quello strategico progettato dagli stessi organi di governo.  

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