Benvenuto! Oggi è

Mail | Chat | Forum | Mappa del Sito | Credits   

   Home  Lo Statuto Comunale

spazio.gif (41 byte)
Lo Statuto Comunale del Comune di San Benedetto Del Tronto

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 6 – Organi

Art. 7 - Consiglio comunale  

Art. 8 - Prerogative dei Consiglieri  

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio  

Art. 10 – Presidenza del Consiglio  

Art. 11 – Prima adunanza del Consiglio

Art. 12 – Competenza del Consiglio  

Art. 13 – Discussione del programma di governo.

Art. 14 – Partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione del programma di governo.  

Art. 15 - Elezione del Sindaco. Nomina della Giunta.  

Art. 16 - Composizione e funzionamento della Giunta  

Art. 17 - Competenze della Giunta  

Art. 18 - Competenze del Sindaco

Art. 19 – Vice Sindaco  

Art. 20 - Deleghe ed incarichi  

Art. 21 - Mozione di sfiducia

Art. 22 – Responsabilità  

Art. 23 - Obbligo di astensione  

 

 

 

 

 

Art. 6 – Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.

Art. 7 - Consiglio comunale

1. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. Per atti urgenti vanno intesi quelli la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all’Ente o alla cittadinanza; per atti improrogabili si intendono quelli soggetti ad un termine perentorio previsto dalle leggi o dai regolamenti.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, si applicano le norme previste dall'art. 45 dello stesso Decreto.

6. E’ istituita la figura del rappresentante degli immigrati stranieri che partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e con facoltà di intervento e di interrogazione sulle materie attinenti l’immigrazione e le condizioni degli immigrati nel territorio comunale. E’ demandata al regolamento la definizione delle norme per l’esercizio delle funzioni, delle modalità e termini, nonché degli aventi diritto al voto per la sua elezione.  

indice Titolo II

Art. 8 - Prerogative dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Tali notizie e informazioni possono essere richieste tanto verbalmente quanto per iscritto dai Consiglieri e devono essere fornite secondo quanto specificato nella richiesta, in tutte le forme, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla richiesta medesima, salvo i casi particolari esplicitamente previsti dall'apposito regolamento. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'esercizio di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere con il supporto tecnico-amministrativo del Segretario Generale e dei dirigenti interessati all'oggetto della deliberazione, è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di legge. I Consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta e del Consiglio ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 267/2000.

3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l’esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

5. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni nei limiti e con le modalità previste dalla legge. A richiesta dell'interessato, il gettone di presenza può essere trasformato in indennità di funzione. Tale regime di indennità è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. 267/2000.  

indice Titolo II

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio

1.  Il Consiglio Comunale si riunisce di norma una volta al mese ed almeno sei volte l’anno.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in conformità ai seguenti principi:

·    Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l’invio;

·    La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, senza contare il Sindaco; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza contare il Sindaco;

·    Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;

·    Il Presidente ha il potere di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;

·    E’ fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, mozioni, interpellanze ed ordini del giorno;

·    E’ previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voti.

3. La votazione è palese; le votazioni su persone sono a scrutinio segreto.

4. Di ogni seduta del Consiglio è redatto  apposito verbale secondo le modalità  definite dal regolamento.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare, per iscritto, l’assenza dalla seduta, entro dieci giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno senza giusto motivo, dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa: il regolamento fisserà le modalità attraverso le quali saranno forniti al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

7. Il Consiglio si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative e, in generale, delle espressioni rappresentative della comunità locale, l’eventuale costituzione di commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la comunità locale. Qualora fossero istituite commissioni di controllo o di garanzia, le relative presidenze saranno attribuite alle opposizioni.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale o dichiarate nel corso di una seduta consiliare, devono essere assunte immediatamente al protocollo. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario.  

indice Titolo II

Art. 10 – Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data. Il Presidente è eletto tra i suoi componenti dal Consiglio medesimo, unitamente a due vice presidenti, nella prima seduta del Consiglio, secondo le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. Il Presidente ed i vice presidenti durano in carica fino al termine della consigliatura o fino alla loro decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento. Le modalità della revoca sono disciplinate dal regolamento.

3. Le funzioni del Presidente sono:

a) la rappresentanza del Consiglio;

b) la presidenza dell’Ufficio di Presidenza;

c) la predisposizione dell’ordine del giorno;

d) la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;

e) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;

f)  la proclamazione della volontà consiliare;

g) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

h) l’informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i)  la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari, nonché la presidenza della conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari;

j) l’attivazione delle commissioni consiliari, il loro coordinamento e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;

k) l’attivazione degli organi di partecipazione secondo i rispettivi regolamenti;

l) la convocazione del Consiglio di sua iniziativa e con suo provvedimento per trattare argomenti inerenti alle funzioni di indirizzo e di controllo e per deliberare sugli oggetti di esclusiva competenza del Consiglio stesso;

m) l’autorizzazione ai consiglieri comunali all’effettuazione di missioni fuori del capoluogo del Comune, in ragione del loro mandato;

n) la sottoscrizione, insieme al Segretario, delle deliberazioni consiliari e dei verbali della Conferenza dei Capigruppo;

o) la notifica agli enti interessati delle nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

p) la sovraintendenza al funzionamento degli uffici di supporto del Consiglio e delle sue Commissioni;

q) tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Con la deliberazione approvativa del bilancio viene stanziata una somma a favore dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, per il finanziamento delle attività di funzionamento e rappresentanza.

5. Il Presidente dispone con propri atti monocratici. 

6. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la presidenza viene assunta dal Consigliere Anziano.

7. La carica di presedente del consiglio è incompatibile con quella di capogruppo,fatta eccezione per i gruppi costituiti da un unico consigliere.  

indice Titolo II

Art. 11 – Prima adunanza del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine ordinatorio di dieci giorni dalla convocazione stessa.

2. La prima adunanza, sino all’elezione del Presidente del Consiglio di cui all’articolo precedente, è presieduta dal Consigliere Anziano, individuato ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere disponibile che tra i presenti vanti la maggiore anzianità determinata con i criteri di cui alle norme richiamate al comma precedente.

4. Nella seduta di insediamento il Consiglio provvede, in ordine:

·         alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16/5/1960 n° 570 ed alle eventuali surroghe;

·         a ricevere il giuramento del Sindaco con la formula “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”;

·         Alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;

·         Alla comunicazione della composizione della Giunta

·         Alla nomina della commissione elettorale comunale;

·         Alla costituzione dei  Gruppi Consiliari;

Ad altri eventuali argomenti ascritti all’O.D.G.  

indice Titolo II

Art. 12 – Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.                                

2. Esercita le funzioni demandategli dalle Leggi e dallo Statuto.

3. Il Consiglio ha la competenza limitatamente  ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell’ente o delle aziende speciali, i regolamenti con esclusione di quello relativo all’ordinamento degli uffici e servizi, di cui approva i criteri generali;  

b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dai lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;

c) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l’assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati  o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale, l’emissione dei prestiti obbligazionari e dei buoni ordinari e straordinari nonché la loro regolamentazione ed ogni altra opportunità offerta dal mercato finanziario;

i)le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta e dai dirigenti;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge,

n) l’esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

o) la nomina del difensore civico;

p) la nomina del collegio dei revisori dei conti secondo le modalità di cui al successivo art.32

4. Esplica la potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo in via generale e fondamentale con la definizione ed approvazione del testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentato dal Sindaco, nonché con l’adeguamento e la verifica periodica dell’attuazione del programma di governo da parte del Sindaco e dei singoli assessori, secondo quanto stabilito ai successivi articoli 13 e 14.

5. Esercita la propria funzione di indirizzo con l’approvazione dei provvedimenti amministrativi di sua competenza, di mozione e di ordini del giorno. Il Sindaco di propria iniziativa o a richiesta dei consiglieri, riferisce al consiglio sulla attuazione del programma di Governo, delle delibere del Consiglio e delle mozioni di indirizzo.

6. L’attività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio è svolta collegialmente tramite le commissioni o per iniziativa dei singoli consiglieri, attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze.

7. Il Consiglio continua ad esercitare le funzioni di controllo nel periodo successivo alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.  

indice Titolo II

Art. 13 – Discussione del programma di governo.

1. Entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione ed approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo della attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico–amministrativo del Consiglio.  

indice Titolo II

Art. 14 – Partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione del programma di governo.

1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene almeno nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dalla vigente normativa del D.Lgs. 267/2000  e dal Regolamento di contabilità;

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire  

indice Titolo II

Art. 15 - Elezione del Sindaco. Nomina della Giunta.

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. . Le dimissioni scritte presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Presidente del Consiglio o dal loro annuncio diretto in Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.  

indice Titolo II

Art. 16 - Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fino al numero massimo consentito dall'art. 47 del D.Lgs. 267/2000.

2. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori all’atto della nomina devono accettare l’incarico dichiarando di possedere i requisiti previsti.

4. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa automaticamente dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, ai rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ed agli amministratori delle Istituzioni e delle Aziende speciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune, nonché presso società a partecipazione pubblica locale.

6. Il Sindaco, nel dare comunicazione al Consiglio comunale della nomina dei componenti della Giunta ne illustrerà il curriculum avendo cura, in particolare, di evidenziarne il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali ed il tipo di attività svolta, l'elenco delle eventuali cariche ricoperte presso lo Stato o Enti pubblici, presso società a partecipazione pubblica o presso società comunque iscritte in pubblici registri.

7. Gli assessori assistono ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola e di     presentare emendamenti nelle materie di loro competenza.

8. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di      competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

9. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno anche senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti, compreso il Sindaco. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la Giunta.

10. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa.

11. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, dichiarati decaduti o revocati dal Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

12. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori, in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui ai precedenti articoli.

13. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

14. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

indice Titolo II

 

Art. 17 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, ai sensi del precedente art. 16.

2. La Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e controllo amministrativo rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. L’attività propositiva della Giunta si realizza mediante la formulazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

4. L’attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all’assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge.

5. L'annuale relazione del Consiglio comunale di cui al comma 2 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.

6. La Giunta, sulla base del programma di governo presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio, degli indirizzi consiliari, degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione e del bilancio di previsione annuale, approva annualmente il piano esecutivo di gestione, ivi incluso il piano dettagliato di obiettivi secondo le norme vigenti, ne verifica periodicamente il grado di attuazione ed i risultati conseguiti.

7. Sono altresì di competenza della Giunta:

· l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

· la concessione dei contributi finanziari e patrocini di diversa natura, aventi carattere discrezionale e non specificamente regolamentati;

· l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio Comunale;

· la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e società a partecipazione pubblica;

· l’approvazione dei programmi di organizzazione e gestione delle manifestazioni ed iniziative pubbliche di varia natura ed eventuale relativo piano economico-finanziario, quando non puntualmente definiti nel Piano Esecutivo di Gestione;

· l’adozione degli atti espressamente riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

indice Titolo II

 

Art. 18 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza generale. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio comunale. Riferisce al Consiglio Comunale sull’attività della Giunta almeno una volta nel corso dell’anno.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune nonché le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

3. Il Sindaco inoltre:

a)   convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

b)   nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;

c)   convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine del giorno;

d)   nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

e)   nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione delle commissioni consiliari, della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita dalla legge al Consiglio;

f)   promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma e svolge gli altri compiti connessi, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale; a tale organo riferisce semestralmente sullo stato di attuazione degli stessi.

g)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce loro e ne definisce gli incarichi dirigenziali nonchè quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le  modalità e gli altri criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs 267/2000, da questo Statuto e dal regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

h)  dispone, sentito il Direttore Generale o, ove non nominato, il Segretario generale, i trasferimenti interni dei dirigenti;

i)   sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all’esecuzione degli atti;

j)   impartisce al Direttore Generale e, ove non nominato, al Segretario generale per le funzioni di sovrintendenza e coordinamento, e ai Dirigenti, le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;

k)   firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale, non espressamente attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Direttore Generale e ai Dirigenti;

l)    Impartisce le direttive e vigila sul servizio di polizia municipale;

m)  presiede la Conferenza e il Comitato dei Sindaci in qualità di Sindaco del Comune  sede dell’Azienda Sanitaria Locale n° 12;

n)   nomina e revoca il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

o)   nomina il Segretario Generale e lo revoca, per violazione dei doveri d’ufficio, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta;

p)   può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;

q)   può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipanti, nonché dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi;

r)   può attribuire ai Dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;

s)   stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari;

t)   indice e presiede la conferenza dei servizi, quando non abbia disposto la delega di cui art. 53, comma 6, lett. C);

u)  vieta l’esibizione degli atti dell’amministrazione, ne dispone il differimento ai sensi dell’art. 26;

v)  adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti;   

w)  fissa la data dei referendum comunali;

x)  ove non sia nominato il Direttore Generale, risolve i conflitti di competenza tra i Dirigenti, sentito il Segretario Generale.

4. Il Sindaco inoltre è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,  previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici  pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Il Sindaco neoeletto, in attesa della nomina della Giunta, al fine di assicurare l’ordinario svolgimento delle funzioni comunali, provvede all’adozione degli atti di competenza della Giunta con propri provvedimenti, una volta acquisiti i pareri previsti dal vigente D.Lgs 267/2000.

6. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo di esponibile ed esercita tutte le funzioni connesse con la protezione civile in caso di calamità .

7. Il Sindaco, quale ufficiale di governo sovrintende alle attività indicate nel primo comma dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000 alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell’ambito della rispettiva responsabilità.

8. Quale ufficiale di governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; quale responsabile della sanità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di  igiene pubblica         a carattere esclusivamente locale.

9. I regolamenti comunali esplicitano le ulteriori funzioni esercitate dal Sindaco

10. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

11. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

indice Titolo II

 

Art. 19 – Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 267/2000.

2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di svolte dall’Assessore più anziano di età.

indice Titolo II

 

Art. 20 - Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l ‘esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei  termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti  con tingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria  competenza generale di capo e responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere nella delega  tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea,generale  in ordine  a determinate materie  o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.Le  materie oggetto della delega  sindacale di carattere generale sono individuate per settori omogenei, avendo presenti i settori in cui si articola l’organizzazione amministrativa del Comune.

5. L’atto di delega  - in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la materia,gli eventuali limiti in cui opera  il trasferimento della competenza e deve contenere gli  indirizzi  generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega  - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna  limitazione.

7. La delega  può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega  può essere revocata  dal Sindaco in qualunque momento senza  alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

9.  Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio  e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri l’incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi, programmi e progetti  o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano  allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

indice Titolo II

 

Art. 21 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia,  motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene consegnata al Presidente del Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,il Segretario Generale informa il Prefetto ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

indice Titolo II

 

Art. 22 – Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione, e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

indice Titolo II

 

Art. 23 - Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al capo II del D.Lgs 267/2000, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza . Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministrati o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il medesimo obbligo di astensione si applica anche al Direttore Generale, al Segretario Generale, al vicesegretario ed ai dirigenti i relazione a parere da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza. 

indice Titolo II

spazio.gif (41 byte)
         
 

cerca nel sito