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Lo Statuto Comunale del Comune di San Benedetto Del Tronto

TITOLO III - PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 24 - Criteri direttivi  

Art. 25 - Rapporti con le associazioni  

Art. 26 - Organismi di partecipazione dei cittadini  

Art. 27 - Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte.  

Art. 28 - Referendum consultivo  

Art. 29 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini  

Art. 30 - Informazione e comunicazione dei cittadini

Art. 30 - Informazione e comunicazione dei cittadini  

Art. 31 - Azioni e Ricorsi  

Art. 32 – Pari opportunità  

 

 

 

Art. 24 - Criteri direttivi

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I diritti si estendono altresì  ai cittadini dell’Unione Europea,agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attivazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei titolari dei diritti di cui al precedente comma, dei sindacati e di tutte le organizzazioni ed associazioni.

4. Le forme di partecipazione sono previste in maniera differenziata ed attraverso specifici strumenti in relazione alle diverse caratteristiche dei titolari dei diritti ed in considerazione del fatto che trattasi di cittadino singolo o di un gruppo di cittadini spontaneamente ed occasionalmente riuniti o di associazioni legalmente costituite.  

indice Titolo III

Art. 25 - Rapporti con le associazioni

1. Il comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

2. A tal fine  il comune, anche mediante la stipula di convenzioni, approvate dalla Giunta:

·  sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

·  definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione dell’ente e ne garantisse comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

·  può affidare alle associazioni o comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’ente;

·  coinvolge le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Le associazioni operanti nel comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, in un apposito albo comunale delle associazioni e dei comitati. L’iscrizione all’albo è competenza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio che è altresì incaricato del suo aggiornamento annuale e della conservazione.

4. Per essere iscritte all’albo ed essere ammesse a fruire del sostegno del comune ed esercitare attività di collaborazione di cui al comma 2, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel comune ed assicurare la rappresentatività  l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impegno, che sarà approvato dal Dirigente del Settore competente per materia.   

indice Titolo III

 

Art. 26 - Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione, con finalità generali, alle attività del Consiglio e della Giunta. L'organismo è composto dall'assemblea dei rappresentanti delle diverse associazioni presenti ed operanti nel territorio, che chiedano di parteciparvi secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento.

2. Apposito regolamento disciplina l'elezione, la composizione, il funzionamento e i rapporti con il Consiglio Comunale di tale organismo, nel rispetto dei principi della autogestione, della pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.

3. Il Sindaco è tenuto a comunicare a tale organismo nelle stesse forme previste per le comunicazioni ai consiglieri e agli assessori, l'ordine del giorno all'esame del Consiglio o della Giunta.

4. L'organismo di partecipazione ha il diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti che lo interessano e di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali con le modalità previste dal comma 2 del successivo articolo 27. Ha inoltre il potere di proporre al Consiglio la nomina del difensore civico designando i candidati. La proposta non è da ritenersi vincolante ai fini delle decisioni del Consiglio Comunale.

5. Il Comune promuove altresì:

a. consigli comunali aperti;

b. organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione;

c. il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di quartiere o di frazione;

d. le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;

e. lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, sedi ed altre strutture o spazi idonei;

f. la costituzione di consulte sulle varie tematiche della vita sociale.  

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Art. 27 - Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte.

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2. I cittadini titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 24, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. E' facoltà degli stessi cittadini chiedere l'intervento del difensore civico nel caso in cui ritengano non soddisfacente la risposta suddetta. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.  

indice Titolo III

 

Art. 28 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo viene indetto dal Consiglio Comunale su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti o su richiesta di almeno il dieci per cento dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 24. L'indizione dei referendum consultivi interessa di norma tutto il corpo elettorale. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.

2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca, anche con più domande e comunque non superiori a cinque. L'oggetto del referendum dovrà interessare le materie di esclusiva competenza locale, anche ove siano già stati adottati provvedimenti da parte del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

a. tributi comunali;

b. tariffe dei servizi pubblici;

c. decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti l'indizione della consultazione referendaria;

d. bilancio di previsione e conto consuntivo;

e. assunzione mutui;

f. espropriazioni ed occupazioni d'urgenza;

g. questioni riguardanti minoranze etniche, opinioni religiose e filosofiche, soggetti deboli della società e portatori di handicap.

3. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l'anno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di cui al comma 2. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le norme statali vigenti per l'elezione del Consiglio comunale, con l'attribuzione alla Giunta comunale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell'Interno.

6. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Sindaco di cui al comma 3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di detto provvedimento.

7. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno designato dal presidente che assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio comunale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante dei promotori del referendum. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato del capogruppo consiliare o dei promotori del referendum, autenticato nei modi di legge.

9. Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Giunta comunale e contengono il quesito formulato nella deliberazione di cui al comma 2, letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

10. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

11. Presso il difensore civico è costituito, entro trenta giorni dalla data del provvedimento del Sindaco di cui al comma 3, l'ufficio comunale per il referendum, composto dal Segretario Generale e da due garanti, nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato, all'interno di almeno dieci nominativi proposti dal difensore civico stesso. Il Consiglio nomina anche due garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. L'ufficio comunale per il referendum è presieduto dal difensore civico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal difensore civico.

12. L'ufficio comunale per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

13. Il quesito sottoposto a referendum è approvato, se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

14. L'ufficio comunale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

15. Entro sessanta giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti consequenziali.

16. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum, debbono essere usati appositi moduli forniti dalla amministrazione comunale e vidimati dal Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre a referendum. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori in numero non inferiore a cento. Per promotori si intendono tutti i cittadini titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art.24 comma 2. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la raccolta delle firme, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18, intendendo sostituite alle parole "Presidenza del Consiglio regionale" le parole "segreteria comunale". Le firme possono essere autenticate anche da dipendenti comunali appositamente delegati dal Segretario Generale.  

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Art. 29 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata disposizione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l‘Amministrazione deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco, con provvedimento scritto e motivato, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall’amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e comunque deve essere scritto e motivato ed emesso entro quindici giorni dalla richiesta.

8. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

9. Le aziende, le istituzioni, le società a partecipazione pubblica locale  e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

10. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel precedente articolo.  

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Art. 30 - Informazione e comunicazione dei cittadini

1. Il Comune al fine di contribuire ad una corretta politica di comunicazione ed informazione dei cittadini adotta tutti gli strumenti, anche di natura informatica, ritenuti necessari per la diffusione degli atti amministrativi adottati dagli organi comunali e  dagli uffici, nonché per la diffusione delle informazioni relative ai servizi gestiti dal comune e agli adempimenti cui sono tenuti i cittadini.  

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Art. 31 - Azioni e Ricorsi

Le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, in caso di inattività dello stesso, possono essere fatte valere dinanzi alle giurisdizioni amministrative da ogni elettore. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, ma in caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione e il ricorso  

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Art. 32 – Pari opportunità

Il Comune adotta tutte le misure rientranti nella propria competenza idonee a realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne e ad assicurare la contemporanea presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti.

Il Comune adotta altresì le seguenti azioni positive:

§   deve essere garantito ad ambo i sessi almeno un terzo, arrotondato all’unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso, fermo restando il rispetto del requisito della provata esperienza e competenza in merito e della normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego. Nell’atto di nomina delle commissioni viene specificato l’impedimento oggettivo che, eventualmente, osti all’osservanza della presente norma;

§   è garantita la partecipazione  dei dipendenti di ambo i sessi ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all’incidenza percentuale della totalità della loro presenza nell’organico dell’ente;

§   il regolamento comunale di organizzazione assicura a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro e di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali dei lavoratori di ambo i sessi, anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro e dell’orario di servizio.  

indice Titolo III

 

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