Lo
Statuto Comunale del
Comune di San Benedetto Del Tronto
TITOLO
VII - FORME DI COLLABORAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 69 - Forme
di collaborazione, convenzioni
Art. 70 - Consorzi
Art. 71 - Accordi di programma
Art. 69
- Forme
di collaborazione, convenzioni
1.
Ai
fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della
comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la
Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche
attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di
consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2.
Le convenzioni, deliberate dal
Consiglio, stabiliscono
i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.
Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica europea,
con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed
istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la
comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei
servizi resi alla popolazione.
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Titolo VII
1.
Il
Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio
associato di funzioni, può costituire con altri Comuni e con la
Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali
in quanto compatibili.
2.
Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la
relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3.
In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti
aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da
un suo delegato, nominato ai sensi dell'art. 18 lettera q).
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Titolo VII
Art. 71 - Accordi di programma
1.
Per
la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due
o più tra i soggetti predetti, il Sindaco qualora la competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi,
le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco
convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4.
L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni
interessate, è approvato con un atto formale del Sindaco ed è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,
produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, sempre che vi sia
l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.
6.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui
al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un
collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti
interessati, nonché dal Commissario del Governo della Regione o dal
Prefetto della Provincia interessata, se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
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Titolo VII
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