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Lo Statuto Comunale del Comune di San Benedetto Del Tronto

TITOLO VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 Capo I - Ordinamento degli uffici

Art. 39 - Segretario Generale  

Art. 40 - Vicesegretario Generale  

Art. 41 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 42 - Compiti dei Dirigenti  

Art. 43 - Responsabilità dei dirigenti  

Art. 44 - Incarichi Dirigenziali  

  Art. 45 - Incarichi a tempo determinato

Art. 46 – Contratti a tempo determinato fuori dotazione organica  

Art. 47 – Direzione di aree funzionali

Art. 48 - Collaborazioni esterne  

Art. 49 – Direttore Generale

Capo II - Ordinamento dei servizi

Art. 50 - Servizi pubblici locali  

Art. 51 - Aziende speciali ed istituzioni  

Art. 52 – Società per azioni o a responsabilità limitata  

Capo III - Attività amministrativa

Art. 53 - Responsabile del procedimento  

Art. 54 - Partecipazione al procedimento  

Art. 55 - Comunicazione dell'avvio del procedimento  

Art. 56 - Intervento nel procedimento  

Art. 57 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento  

Art. 58 - Accordi sostitutivi di provvedimenti  

Art. 59 - Pareri  dei responsabili degli uffici  

Art. 60 - Motivazione dei provvedimenti  

Art. 61 - Conferenza dei servizi  - soppresso  

Art. 62 - Determinazione a contrattare e relative procedure.  

Art. 63 - Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici  

Art. 64 – Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti - soppresso  

Art. 65 – Le determinazioni ed i decreti  

Art. 66 - Termini del procedimento  

Art. 67 - Pubblicazione ed esecutività degli atti  

Art. 68 - Forme particolari di pubblicazione  

 

 

 

Art. 39 - Segretario Generale

1. La nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalle disposizioni di legge che ne regolano l'ordinamento. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell' ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del direttore generale secondo quando previsto dall'apposito regolamento. Il Segretario Generale inoltre :

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.  

 

indice Titolo IV

Art. 40 - Vicesegretario Generale

1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario che svolge funzioni vicarie del segretario generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.  

indice Titolo VI

 

Art. 41 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi con annessa dotazione organica disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia operativa,  funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nell’ organizzazione si perseguono i fini determinati dalla legge e dallo Statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse. Il regolamento si ispira fra l’altro ai seguenti principi:

·Articolazione flessibile dell’organizzazione degli uffici e servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere e in funzione del programma del governo;

·Revisione periodica della dotazione del personale ai singoli uffici e servizi;

·Valutazione periodica dei risultati raggiunti;

·Mobilità negli incarichi dirigenziali.

2. La dotazione organica, allegata al regolamento di cui costituisce parte integrante, deve essere verificata periodicamente al fine di mantenere costante la rispondenza delle strutture organizzative alla variazione delle esigenze.

3. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di specifiche responsabilità gestionali per l'attuazione di particolari obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario generale e gli stessi. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

4. I dirigenti preposti agli uffici ed ai servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

5. Il Comune favorisce l'istituzione di corsi e seminari di formazione per amministratori, dirigenti, funzionari, operatori, volontari, comunità e operatori sindacali sui diritti e doveri derivanti dalle normative vigenti, in particolare sul vigente D.Lgs. 267/2000 e sulla Legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue modificazioni.  

indice Titolo VI

 

Art. 42 - Compiti dei Dirigenti

1. Ai Dirigenti, nell'ambito del settore cui sono preposti, sono affidate attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici e servizi.

2. Ai Dirigenti, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto, per effetto del principio sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. I Dirigenti, secondo la posizione e le attribuzioni loro conferite dal Sindaco, fermo restando la loro responsabilità gestionale e quella in vigilando, hanno facoltà di delegare, con determinazione motivata, l’adozione di categorie di atti o provvedimenti al personale della propria struttura, inquadrato nella fascia contrattuale immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

4. Ove l’Ente istituisca l’area delle posizioni organizzative, le competenze dirigenziali possono essere attribuite a personale di qualifica non dirigenziale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

5. Fermo restando la legale rappresentanza in giudizio in capo al Sindaco, sono adottate dai dirigenti le decisioni in materia di promozione e resistenza alle liti di qualsiasi tipo, ivi compresi i procedimenti cautelari, d’urgenza, nonchè di conciliare e transigere le predette liti.  

indice Titolo VI

 

Art. 43 - Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono tenuti, nel corso della gestione, ad attuare gli obiettivi individuati nel Piano Economico di Gestione e nel piano dettagliato. Essi  sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’ente,della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. Essi  rispondono, altresì, della gestione delle risorse umane e finanziarie loro assegnate nonché degli adempimenti connessi al carico di lavoro attribuito; distribuiscono gli affari ed operano trasferimenti all ’interno della struttura in posti di pari categoria.

2. Il Sindaco e la Giunta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e su proposta dell’organismo di valutazione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi alla sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione, nonché dell’apporto personale dei dirigenti stessi nell’attività di programmazione da parte dell’Amministrazione e traduzione del programma in progetti ed obiettivi. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente e della partecipazione al procedimento del valutato.

4. Apposito regolamento, approvato dalla giunta comunale, individua gli strumenti e le metodologie per garantire la valutazione delle prestazioni dei Dirigenti.  

indice Titolo VI

 

Art. 44 - Incarichi Dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento di organizzazione. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. L’incarico ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.  

indice Titolo VI

 

Art. 45 - Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco può provvede alla copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con incarichi professionali, mediante contratti a tempo determinato o, eccezionalmente e con specifica motivazione, di diritto privato.

2. I contratti, stipulati unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e culturale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, hanno durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.

3. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi Nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato delle Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.  

indice Titolo VI

 

Art. 46 – Contratti a tempo determinato fuori dotazione organica

1. Il Sindaco, secondo le modalità, i limiti ed i criteri stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti  necessari per la qualifica da ricoprire.

2. I contratti possono essere stipulati in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva, con soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti previsti per l’accesso alla qualifica da ricoprire. I contratti stipulati unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e culturale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l’accesso alla qualifica da ricoprire, hanno durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.

3. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi Nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta, da un’indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze personali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all’interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di  corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all’orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.  

indice Titolo VI

 

Art. 47 – Direzione di aree funzionali

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati  nel programma di governo, il Sindaco può conferire ai dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali.

2. Per aree funzionali si intende un insieme di settori organizzativi dei quali si riscontri l’opportunità di più stretto collegamento operativo, conseguibile per effetto della sottoposizione dei medesimi ad un unico centro di sovraordinazione.

3. L’incarico ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.

4. Il provvedimento di conferimento di incarico determina gli obiettivi per il conseguimento dei quali l’incarico viene conferito e in relazione ai quali lo stesso sarà oggetto di particolare valutazione ai fini dell’eventuale rinnovo o della revoca.

5. Al titolare dell’incarico compete corredare il predetto  rapporto sull’attività svolta dai settori diretti con una valutazione dei dirigenti dei settori organizzativi alla cui direzione è stato preposto.

6. Il Sindaco può revocare l’incarico prima della scadenza del termine quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

7. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo fino alla conclusione, interruzione o revoca dell’incarico.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui ad un dirigente venga affidato l’incarico temporaneo di provvedere alla direzione di un ulteriore settore.  

indice Titolo VI

 

Art. 48 - Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, mediante convenzioni a termine, può conferire incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati ad istituti, enti, professionisti, esperti, per l’esecuzione di particolari indagini, progetti o studi aventi alto contenuto di professionalità.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi disciplina criteri e modalità di scelta del soggetto ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.  

indice Titolo VI

 

Art. 49 – Direttore Generale

1. Il Comune può procedere alla nomina di un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri per la nomina e la revoca, le competenze e la durata dell’incarico del Direttore Generale.

3. Dette funzioni possono essere conferite al Segretario Comunale.

indice Titolo VI

 

Capo II - Ordinamento dei servizi

Art. 50 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116 del D.Lgs. 267/2000.

4. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

indice Titolo VI

 

Art. 51 - Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. La durata del Consiglio di Amministrazione e del Presidente è corrispondente alla durata del mandato del Sindaco.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultino la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. I revisori del conto del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi. Il Comune può trasformare le aziende o parti di esse in Società per Azioni. Le modalità di trasformazione e gli atti conseguenti sono stabiliti dalla legge.  

indice Titolo VI

 

Art. 52 – Società per azioni o a responsabilità limitata

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a  società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

L’atto costitutivo, lo statuto, l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici  negli organi di amministrazione.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali tiene conto degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

indice Titolo VI

 

 

 

Capo III - Attività amministrativa

Art. 53 - Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

3. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.

4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 3, oppure qualora sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma del comma 3.

5. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego di rilascio della comunicazione deve essere motivato entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In assenza di diniego, la richiesta è da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi tre giorni.

6. Il responsabile del procedimento:

a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b. accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c. propone l'indizione o, su delega del Sindaco, indice le conferenze di servizi;

d. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.  

indice Titolo VI

 

Art. 54 - Partecipazione al procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui all'art. 55, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.  

indice Titolo VI

 

Art. 55 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a. l'organo competente al provvedimento conclusivo;

b. l'oggetto del procedimento promosso;

c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d .l'ufficio dove prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.  

indice Titolo VI

 

Art. 56 - Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.  

indice Titolo VI

 

Art. 57 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 54 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 56 hanno diritto:

a. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 29;

b. di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute negli artt. 54, 55 e 56 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.  

indice Titolo VI

 

Art. 58 - Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 56, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.  

indice Titolo VI

 

Art. 59 - Pareri  dei responsabili degli uffici

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del Dirigente o del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Dirigente o  del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Qualora la deliberazione coinvolga servizi di competenza di più dirigenti o responsabili, i pareri sono espressi da ciascuno in relazione alle proprie competenze, anche in sede di conferenza dei servizi.

 I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Nel caso di parere negativo, l’organo competente, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l’atto.

indice Titolo VI

 

Art. 60 - Motivazione dei provvedimenti

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.

2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.  

indice Titolo VI

 

Art. 61 - Conferenza dei servizi  - soppresso

Art. 62 - Determinazione a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.  

indice Titolo VI

 

Art. 63 - Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, strutture e personale, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.  

indice Titolo VI

 

Art. 64 – Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti - soppresso

Art. 65 – Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni normative, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione, o nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile.

4. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro tre giorni.

5. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all’Albo Pretorio per quindici giorni e depositati in copia presso la segreteria generale.

6. Tutti gli atti sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.  

indice Titolo VI

 

Art. 66 - Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salvo diversa statuizione regolamentare, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

3. Fino all'approvazione del regolamento il termine per l'adozione dell'atto finale si intende di novanta giorni.  

indice Titolo VI

 

Art. 67 - Pubblicazione ed esecutività degli atti

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.  

indice Titolo VI