Denuncia nascite avvenute nel territorio di San Benedetto del Tronto

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

La denuncia di nascita può essere resa:

  • entro 3 giorni al Direttore sanitario della struttura dove è avvenuta la nascita;
    oppure
  • entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o, entro il medesimo termine, nel Comune di residenza dei genitori o di uno dei genitori.

In entrambi i casi la dichiarazione è resa:

  • se i genitori sono coniugati: da uno solo dei genitori, o loro delegato;
  • se i genitori non sono coniugati: personalmente da entrambi

La bambina/il bambino è cittadina/o italiana/o se uno dei genitori è italiano.

 

Riconoscimento di un figlio naturale

Il riconoscimento di un figlio, successivamente alla dichiarazione di nascita, può avvenire con atto pubblico (di fronte a qualsiasi Ufficiale dello Stato Civile o notaio) o per testamento.

Il genitore che intenda effettuare il riconoscimento deve contattare l'ufficio di Stato Civile per prendere appuntamento e dare la possibilità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, anche mediante acquisizione di documenti presso altri Comuni.

 

Se il figlio non ha compiuto i 16 anni occorre il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto; dopo i 16 anni occorre l'assenso del figlio.

Se il genitore che riconosce è cittadino straniero deve esibire documentazione rilasciata dalla propria autorità nazionale, attestante che il soggetto ha, in base alle leggi del proprio Stato, la capacità di rendere tale dichiarazione.

 

Modalità di presentazione

 
  • Documento di identità del/dei dichiarante/dichiaranti
  • attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal centro nascite della struttura sanitaria.
 

Costi e validità

 

Per il riconoscimento di un figlio naturale occorre una marca da bollo da € 16,00

 

Tempi di risposta

 

La ricezione della dichiarazione avviene da parte dell'operatore in un tempo medio di 15 minuti.

 

Per il riconoscimento di un figlio naturale viene fissato un appuntamento con i genitori interessati per la firma dell'atto.

 

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica