1. IMU

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

 

 

 

 

La sigla Imu sta per Imposta MUnicipale, in base al decreto legislativo 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce l'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) per la parte applicata ai redditi immobiliari, esclusi quelli da locazione, e le relative addizionali; sostituisce inoltre l'Ici (imposta comunale sugli immobili).

L'Imu si applica sul valore dell'immobile, ottenuto applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% un moltiplicatore diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile. Vedi tabella dei coefficienti di moltiplicazione

 

Il D.L. 102/2013 (L. 124/2013) ha abolito il pagamento della prima rata IMU dovuta per le seguenti categorie di immobili:

  1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  3. fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

 

 

 

 

Modalità di presentazione

 

I versamenti debbono essere effettuati entro le seguenti date:

  • Acconto entro il 16 giugno 2023;
  • Saldo entro il 16 dicembre 2023;

 

I versamenti debbono essere effettuati ESCLUSIVAMENTE utilizzando il Modello F 24 che può essere presentato per il pagamento presso gli sportelli bancari, gli uffici postali oppure tramite internet banking.

NON E' AMMESSO ALCUN ALTRO SISTEMA DI PAGAMENTO.

 

 

I codici tributo principali da utilizzare per il pagamento dell'IMU per l'anno 2022, istituiti con la Risoluzione n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:

H769 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE

H769 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE

H769 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE

H769 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

H769 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

H769 3930 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

 

E' possibile avvalersi di crediti diversi per il pagamento dell'IMU con il Modello F24.

 

Per calcolare l'importo dell'IMU il Comune, in collaborazione con PAL Informatica (APRA Informatica), ha attivato il seguente portale al quale si può liberamente accedere e dal quale si potrà stampare anche il modello F 24 già compilato da utilizzare per il pagamento.

A partire dal 1 ottobre 2021 l’accesso a cityportal deve essere effettuato col ricorso allo SPID, CIE (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). Il Servizio Tributi non può autorizzare l'accesso in difformità della normativa nazionale di riferimento in quanto incorrerebbe esso stesso in una procedura sanzionatoria, ciò per effettodelle disposizioni previste dall'art. 24 co. 4 del “decreto semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020 n. 120), che interviene sul testo del Codice dell’Amministrazione Digitale.

 

cityportal.comunesbt.it

 

 

DICHIARAZIONE

 

I termini per la presentazione della dichiarazione, a seguito della modifica apportata all'art. 12-bter del D.L. 201/2011, sono cambiati. Pertanto, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta, sempreché la dichiarazione sia ancora dovuta.

Pertanto i soggetti che intendono avvalersi delle aliquote ridotte rispetto all'aliquota base, per la determinazione dell'imposta, debbono darne obbligatoria comunicazione entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento. In mancanza di tempestiva comunicazione entro il termine perentorio sopra indicato, non sarà possibile avvalersi dell'aliquota ridotta. Tale aliquota ridotta potrà essere utilizzata, per la determinazione dell'imposta dovuta, per il periodo dell'anno per il quale si verifichino le condizioni richieste per beneficiarne.

 

L'aliquota (0,79%) per il calcolo dell'imposta dovuta per le abitazioni locate (ad uso abitativo), può essere utilizzata per l'intero anno con il requisito di almeno 90 (novanta) giorni di contratto/i regolarmente registrato/i.

Resta fermo l'obbligo di dichiarare, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, il venir meno delle condizioni agevolative; la mancata osservanza degli obblighi dichiarativi è punita con una sanzione dal 100 % al 200 % dell'imposta evasa con un minimo di € 51,00.

 

Nella sezione "Modulistica" di questa pagina è disponibile il modello di dichiarazione IMU editabile

 

 

 

 

Costi e validità

 

IMU - Aliquote per l'anno di imposta 2023 

 

 

 

1,06 % Aliquota base

 

0,60 % 

  • Abitazione principale delle sole categorie catastali A/1, A8 ed A/9 e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di UNA sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

 

 

0,50 %

  • Aliquota per abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all'articolo 2, comma 3, della Legge 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo territoriale che è stato depositato presso il Comune di San Benedetto del Tronto, in data 10/10/2001, a soggetti che le utilizzino quale residenza anagrafica; * è prevista dall'annualità d'imposta 2017, in base al comma 53-54 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, una riduzione del 25% dell'imposta dovuta;
  • Aliquota per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado (comodato tacito) a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;

 *  è previsto un abbattimento dell’imponibile IMU del 50%   per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado (contratto di comodato registrato) come previsto dalla Legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208 /2015– art 1 comma 10 a condizione che:

  1. Il contratto sia registrato;
  2. Il comodante(soggetto passivo) possieda un solo immobile in Italia o al massimo un altro immobile che adibisce ad abitazione principale sempre nello stesso Comune ad eccezione di A/1 -A/8- A/9;
  3. Il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  4. il comodatario la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica);
  5. venga presentata dichiarazione;

 

0,79 %

  • Aliquota per Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, purché non locati e classificati nelle categorie catastali A10, B, C1, C2, C3, C5, D  limitatamente agli immobili strumentali per destinazione , cioè quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore(proprietario o altro diritto reale di godimento) ;
  • Aliquota per abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate, ad uso abitativo, con contratto registrato per almeno 90 (novanta) giorni durante l'anno; 

 * è prevista dall'annualità d'imposta 2017, in base al  comma 53-54 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, una riduzione del 25% dell'imposta dovuta  per abitazioni  locate con contratto concordato in base alla Legge 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali a soggetti che NON le utilizzino quale residenza anagrafica. E' indispensabile la presentazione della dichiarazione IMU;

 

0,10 % 

 

  • Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale

 

 

 

 

Tempi di risposta

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
  1. l'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15(quindici) giorni è computato per intero. Nel caso di possesso per medesimo periodo fra il soggetto passivo uscente ed il soggetto passivo subentrante l'imposta è dovuta dal soggetto subentrante. Nel caso in cui il soggetto passivo uscente ovvero il soggetto passivo subentrante abbiano entrambi un possesso per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni, il soggetto passivo subentrante è tenuto al pagamento dell'imposta per il mese oggetto di possesso frazionato;
  2. Ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, la misura degli interessi legali da utilizzare sia nell'attività di accertamento per il recupero di quanto dovuto, che nell'attività di rimborso, è aumentata di 3(tre) punti percentuali;
  3. I versamenti dell'IMU si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e che l'imposta sia complessivamente assolta per l'ammontare dovuto da ciascuno dei contitolari;
  4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 6 (sei) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Del medesimo importo di imposta dovuta si tiene conto nell'emissione dei provvedimenti di rimborso;
  5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
 

Normativa di riferimento

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 febbraio 2013;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 19 novembre 2013.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30 luglio 2015.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30 luglio 2015.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30 luglio 2015

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10 marzo 2016 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6-7-8 del 23 marzo 2019

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24 luglio 2020 - ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020 Documento in formato Adobe AcrobatDelibera 43(832 KB)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24 luglio 2020 - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA I.M.U.  Documento in formato Adobe AcrobatRegolamento nuova IMU(416 KB)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19 marzo 2021 - ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021  Documento in formato Adobe AcrobatDelibera 15(2181 KB)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26 marzo 2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU -ANNO 2022   Documento in formato Adobe AcrobatDelibera Aliquote 2022(2272 KB)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.02.2023

 

Modulistica