Attribuzione della numerazione civica

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Il numero civico viene assegnato ad un immobile, uno stabile, un chiosco, una stazione di servizio, un parco o a un'area privata in genere (o anche al singolo ingresso di un edificio, e talvolta anche ai sub-ingressi) allo scopo di identificarlo in modo univoco nel contesto di una certa strada, piazza, contrada o zona. Nella maggior parte dei paesi, il numero civico è uno degli elementi costitutivi di un indirizzo postale.

 

La legge anagrafica prevede che le porte e gli accessi di qualsiasi genere dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati devono essere provvisti di numerazione civica. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che si immettono nelle abitazioni e in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

E' fatto obbligo al proprietario richiedere la numerazione civica, sia esterna che interna.

In occasione di presentazione di pratiche edilizie riferite ad interventi che comportino in qualche modo attribuzione o variazione del numero civico (ad es. realizzazione di nuovo edificio, demolizione con ricostruzione e modifica degli accessi, la fusione o scorporo di attività commerciali, interventi di ristrutturazione con realizzazione di nuove unità immobiliari) è fatto obbligo al proprietario di richiedere all'ufficio toponomastica, non appena ultimati i lavori, l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna.

 

Modalità di presentazione

 

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario dell’immobile o il legale rappresentante della ditta interessata che, a sua volta, deve essere proprietaria dell’immobile, deve presentare al Comune apposita domanda,secondo le  modalità previste, per ottenere l’assegnazione della numerazione civica esterna (per tutte le porte e gli accessi che dall’area di circolazione conducono all’interno dell’edificio) e per la numerazione interna (per gli accessi che immettono sia alle singole abitazioni che agli ambienti non abitativi e destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili) allegando la seguente documentazione: 

  • progetto del fabbricato approvato con permesso di costruire; elaborato tecnico allegato alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), alla denuncia di inizio attività  (DIA), alla comunicazione di inizio attività libera (CIAL) che individua l'aumento e/o variazione - modifica di unità immobiliari.

 

Un tecnico dell'ufficio effettua un sopralluogo e comunica per iscritto sia i numeri civici esterni che quelli interni.

Il richiedente dovrà provvedere autonomamente all'acquisto sia del numero civico esterno che dei numeri per gli interni. Il numero civico esterno dovrà essere rigorosamente uguale a quelli esistenti su tutto il territorio comunali e la posa in opera dovrà avvenire entro gg. 30 dal ricevimento della comunicazione. La legge anagrafica prevede l'erogazione di sanzioni amministrative in caso di mancato adempimento.

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

30 giorni

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 

Legge 24.12.1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"
D.P.R. 30.05.1989, 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" Capo VII " Adempimenti topografici ed ecografici"

 

Modulistica