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L' autorizzazione
L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per l'apertura ed il trasferimento dell'attività è rilasciata dal Comune ove ha sede l'attività stessa a seguito di presentazione di apposita istanza redatta sugli appositi modelli Regionali corredata dalla seguente documentazione:

  1. documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei locali;
  2. planimetrie dei locali sede dell'attività a firma di tecnico abilitato e previa dimostrazione:
    a) della sussistenza dei requisiti morali e professionali;
    b) della sussistenza dei requisiti morali e professionali in capo all'eventuale preposto, il quale deve aver accettato la nomina a preposto e deve dichiarare di non essere preposto di altre società;
    c) della sussistenza dei requisiti urbanistici relativi alla destinazione d'uso dei locali;
    d) della sussistenza dei requisiti igienico sanitari (autorizzazione o DIA alimentare ai fini della registrazione);
    e) del rilascio del certificato di prevenzione incendi ove previsto o, nei casi non previsti, dichiarazione a firma di tecnico abilitato del numero massimo di persone che avranno accesso al locale;
    f) della sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al DM 564 del 17/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande s'intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza regolare e/o completa.
L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati.
L'esercizio dell'attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari ed al rispetto della quiete pubblica.


La Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)
Sono soggette a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, le attività per la somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
c) all'interno dei musei, teatri, sale da concerto, cinema;
d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole;
e) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
f) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco.;
g) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
Negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande si svolge congiuntamente ad una prevalente attività d'intrattenimento e svago, la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
Non può eseere esrcitata la somministrazione congiunta all'intrattenimento e svago prevalente, in locali che abbiano una superficie utilizzabile inferiore a mq 300.

Le attività che operano la somministrazione congiuntamente all'intrattenimento e svago non possono occupare le aree pubbliche esterne ai locali d'esercizio con tavoli, sedie ecc.


Subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande
Nel caso di subentro in attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, occorre venga presentata comunicazione al Comune a mezzo stampati regionali di subingresso corredata dalla seguente documentazione:

  1. documentazione da cui risulti la disponibilità dell'immobile e dell'azienda;
  2. gli originali delle precedenti autorizzazioni.

Chi subentra può iniziare l'attività alla data di presentazione della comunicazione.

Il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante entro 60 gg.