Intrattenimento

 

Disciplina dei piccoli trattenimenti
Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli intrattenimenti senza ballo a condizione che il locale, con una superficie superiore o uguale a mq 100 (esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi) abbia una capienza e un afflusso non superiore alle 100 persone e che:

  • l'intrattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
  • non si predispongano elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo. I locali cioè non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
  • non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso;
  • non vengano applicati aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.

Nel caso in cui i piccoli trattenimenti siano rivolti a più di 100 persone o sussista una delle condizioni sopra descritte, l'esercente deve ottenere la licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS.
Per "piccoli intrattenimenti musicali senza ballo" si intende:

  • l'effettuazione di spettacoli ovvero divertimenti attrazioni in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri.
  • L'effettuazione di trattenimenti in cui il pubblico può attivamente partecipare fatta salva la esclusione di trattenimenti danzanti.

Il titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande che intenda effettuare i suddetti piccoli intrattenimenti, deve rispettare le norme in materia d'inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi.


Le attività accessorie

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono abilitati alla installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini purchè i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.


L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri spettacoli senza imporre il pagamento del biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento, non comporta alcun adempimento.


L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala di intrattenimento è soggetto all'ottenimento di licenza ai sensi dell'art. 69 del TULPS.


L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da modificarlo in sala da intrattenimento è soggetto ad ottenimento di licenza ai sensi dell'art. 68 del TULPS.


Le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.

In presenza di sorgenti significative, ad esempio intrattenimenti con musica dal vivo, occorre predisporre "la previsione di impatto acustico", redatta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti che non vengono superati i valori di emissione stabiliti dalla Legge.