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L'assegno statale per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori relativo all'anno 2022 può essere richiesto entro il 31dicembre 2022 per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2022. Dal mese di marzo 2022, infatti, la misura viene sostituita dall'Assegno Unico Universale per i figli a carico (Decreto Legislativo n.230 del 21.12.2021).
Pagina informativa INPS INPS - Dettaglio Prestazione: Assegno unico e universale per i figli a carico
Per l'anno 2022 possono presentare domanda ESCUSIVAMENTE per i mesi di Gennaio e Febbraio, come stabilito dall’art.10 del Decreto Legislativo n.230 del 21 dicembre 2021 n.230.
E’ un assegno che spetta alle famiglia che hanno figli minori iscritti nella propria scheda anagrafica, e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo.
Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983.
Può presentare domanda per ottenere l'assegno per il nucleo familiare (art. 65 L. 448/1998) il:
- cittadino italiano, comunitario oppure extracomunitario appartenente ad una delle seguenti categorie:
- residente nel Comune di San Benedetto del Tronto;
- convivente con tre o più figli minorenni, propri o del coniuge, o adottati, o in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica;
- con I.S.E.E. valido non superiore ad Euro 8.955,98. Con riferimento a quanto stabilito dalla normativa di riforma dell'I.S.E.E.(vedi riferimenti a fondo pagina), per richiedere questo assegno è obbligatorio predisporre l'I.S.E.E. specifico per prestazioni rivolte a minorenni. La DSU deve essere corredata dal modulo MB.2 nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, secondo quanto specificato nella normativa di riforma.
I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, pena l'esclusione. Per informazioni complete si rimanda all'allegato INFORMATIVA DOMANDA
La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata di copia del documento d’identità e dell'attestazione ISEE, deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022 per l'anno 2022.
Per effetto della limitazione d'uso del contante stabilita dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalla L. n. 214/2011, la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dei dati relativi al conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il beneficio, se concesso.
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (e rilascio del relativo I.S.E.E) è possibile richiedere assistenza gratuita presso i CAAF.
La domanda, redatta su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il Settore Innovazione, Servizi al Cittadino e alla Persona, ovvero disponibile in questa pagina, dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente con una delle seguenti modalità:
invio a mezzo posta elettronica semplice indirizzata a comunesbt@comunesbt.it, allegando la scansione PDF della domanda con firma autografa del richiedente, i necessari allegati e il documento di identità di chi firma; il primo giorno lavorativo successivo all’invio l’utente riceverà l’attestazione del protocollo; per supporto contattare il n. 0735/794364;
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Innovazione, Servizi ai Cittadini e alla Persona (tel. 0735.794259 - 482 - 583) o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, (tel. 0735.794555).
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).
Se i genitori sono residenti in Comuni diversi la domanda deve essere presentata dal genitore che ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni;
se nel corso dell'anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al periodo nel quale il figlio era minorenne; in tal caso l'assegno, se dovuto, sarà riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio alla data di compimento della maggiore età.
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo."
INPS - Circolare numero 27 del 18-02-2022
INPS - Dettaglio Prestazione: Assegno per il nucleo familiare dei Comuni