Art. 11 - Prima adunanza del Consiglio

 
  1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine ordinatorio di dieci giorni dalla convocazione stessa.
  2. La prima adunanza, sino all'elezione del Presidente del Consiglio di cui all'articolo precedente, è presieduta dal Consigliere Anziano, individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere disponibile che tra i presenti vanti la maggiore anzianità determinata con i criteri di cui alle norme richiamate al comma precedente.
  3. Nella seduta di insediamento il Consiglio provvede, in ordine:
    · alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16/5/1960 n° 570 ed alle eventuali surroghe;
    · a ricevere il giuramento del Sindaco con la formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana";
    · Alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;
    · Alla comunicazione della composizione della Giunta · Alla nomina della commissione elettorale comunale;
    · Alla costituzione dei Gruppi Consiliari; Ad altri eventuali argomenti ascritti all'O.D.G.