Art. 55 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

 
  1. L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
    a. l'organo competente al provvedimento conclusivo;
    b. l'oggetto del procedimento promosso;
    c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
    d .l'ufficio dove prendere visione degli atti.
  3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.
  4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.