Art. 48 - Collaborazioni esterne

 
  1. Il Sindaco, mediante convenzioni a termine, può conferire incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati ad istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini, progetti o studi aventi alto contenuto di professionalità.
  2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina criteri e modalità di scelta del soggetto ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.