Art. 52 - Società per azioni o a responsabilità limitata

 

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.


Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.


L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.


Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali tiene conto degli interessi dei consumatori e degli utenti.


Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.