Art. 16 - Composizione e funzionamento della Giunta

 
  1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fino al numero massimo consentito dall'art. 47 del D.Lgs. 267/2000.
  2. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
  3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori all'atto della nomina devono accettare l'incarico dichiarando di possedere i requisiti previsti.
  4. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa automaticamente dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
  5. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, ai rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ed agli amministratori delle Istituzioni e delle Aziende speciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune, nonché presso società a partecipazione pubblica locale.
  6. Il Sindaco, nel dare comunicazione al Consiglio comunale della nomina dei componenti della Giunta ne illustrerà il curriculum avendo cura, in particolare, di evidenziarne il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali ed il tipo di attività svolta, l'elenco delle eventuali cariche ricoperte presso lo Stato o Enti pubblici, presso società a partecipazione pubblica o presso società comunque iscritte in pubblici registri.
  7. Gli assessori assistono ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza.
  8. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.
  9. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno anche senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti, compreso il Sindaco. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la Giunta.
  10. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa.
  11. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, dichiarati decaduti o revocati dal Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
  12. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori, in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui ai precedenti articoli.
  13. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
  14. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.