Art. 33 - Difensore civico

 
  1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale, delle aziende ed enti dipendenti e di quelli ai quali il Comune conferisse deleghe segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
  2. Il difensore civico svolge le seguenti funzioni:
    - propone interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs 267/2000, dalla legge 7/8/90 n. 241 e relativo regolamento di esecuzione ;
    - riferisce periodicamente circa il suo operato al Consiglio Comunale e all'organismo di partecipazione di cui all'art. 23;
    - informa la popolazione, con specifici strumenti, sulla sua attività;
    - favorisce di propria iniziativa e su richiesta dei cittadini gli incontri tra cittadini singoli o associati e responsabili di specifici servizi in ordine al funzionamento degli stessi;
    - esercita il controllo di legittimità nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 127, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
  3. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
  4. Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di controllo. Fra le cause ostative rientra anche l'appartenenza alla sezione del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti del Comune.
  5. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica. Dopo due votazioni infruttuose sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Dopo due ulteriori votazioni infruttuose sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In ogni caso non si potrà procedere a più di una votazione per ogni seduta del Consiglio Comunale. Dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore. Non è rinnovabile nell'incarico per il mandato immediatamente successivo. E' scelto tra persone di comprovata integrità e autorevolezza che abbiano maturato esperienza nel campo della tutela dei diritti e non abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sedi di partito. Tali requisiti dovranno risultare da apposito curriculum che i candidati dovranno depositare in segreteria almeno cinque giorni prima delle elezioni.
  6. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: ''Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi''.
  7. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune, degli enti sottoposti a vigilanza- del Comune o che esercitino deleghe dello stesso, nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.
  8. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico inoltre è revocato di diritto dall'incarico, se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità e l'incompatibilità.
  9. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.
  10. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
  11. L'indennità viene stabilita dal Consiglio entro il limite della misura massima dell'indennità spettante al Presidente del Consiglio.
  12. Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico sono determinati con specifico provvedimento della Giunta Comunale e debbono garantire la piena funzionalità dell'istituto.