Art. 45 - Incarichi a tempo determinato

 
  1. Il Sindaco può provvede alla copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con incarichi professionali, mediante contratti a tempo determinato o, eccezionalmente e con specifica motivazione, di diritto privato.
  2. I contratti, stipulati unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e culturale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, hanno durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.
  3. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi Nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato delle Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
  4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.