Art. 21 - Mozione di sfiducia

 
  1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene consegnata al Presidente del Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,il Segretario Generale informa il Prefetto ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.