Art. 39 - Segretario Generale

 
  1. La nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalle disposizioni di legge che ne regolano l'ordinamento. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell' ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del direttore generale secondo quando previsto dall'apposito regolamento. Il Segretario Generale inoltre :
    - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
    - può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
    - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.