Art. 42 - Compiti dei Dirigenti

 
  1. Ai Dirigenti, nell'ambito del settore cui sono preposti, sono affidate attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici e servizi.
  2. Ai Dirigenti, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto, per effetto del principio sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compete la gestione 30 finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
  3. I Dirigenti, secondo la posizione e le attribuzioni loro conferite dal Sindaco, fermo restando la loro responsabilità gestionale e quella in vigilando, hanno facoltà di delegare, con determinazione motivata, l'adozione di categorie di atti o provvedimenti al personale della propria struttura, inquadrato nella fascia contrattuale immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
  4. Ove l'Ente istituisca l'area delle posizioni organizzative, le competenze dirigenziali possono essere attribuite a personale di qualifica non dirigenziale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
  5. Fermo restando la legale rappresentanza in giudizio in capo al Sindaco, sono adottate dai dirigenti le decisioni in materia di promozione e resistenza alle liti di qualsiasi tipo, ivi compresi i procedimenti cautelari, d'urgenza, nonchè di conciliare e transigere le predette liti.