Art. 47 - Direzione di aree funzionali

 
  1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di governo, il Sindaco può conferire ai dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali.
  2. Per aree funzionali si intende un insieme di settori organizzativi dei quali si riscontri l'opportunità di più stretto collegamento operativo, conseguibile per effetto della sottoposizione dei medesimi ad un unico centro di sovraordinazione.
  3. L'incarico ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.
  4. Il provvedimento di conferimento di incarico determina gli obiettivi per il conseguimento dei quali l'incarico viene conferito e in relazione ai quali lo stesso sarà oggetto di particolare valutazione ai fini dell'eventuale rinnovo o della revoca.
  5. Al titolare dell'incarico compete corredare il predetto rapporto sull'attività svolta dai settori diretti con una valutazione dei dirigenti dei settori organizzativi alla cui direzione è stato preposto.
  6. Il Sindaco può revocare l'incarico prima della scadenza del termine quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.
  7. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo fino alla conclusione, interruzione o revoca dell'incarico.
  8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui ad un dirigente venga affidato l'incarico temporaneo di provvedere alla direzione di un ulteriore settore.