Art. 68 - Forme particolari di pubblicazione

 
  1. L'amministrazione comunale provvede mediante forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
  2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.
  3. Le forme di pubblicazione di cui ai precedenti commi saranno stabilite con apposito regolamento.