Art. 70 - Consorzi

 
  1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.
  2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
  3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
  4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi dell'art. 18 lettera q).