Art. 32 - Pari opportunità

 

Il Comune adotta tutte le misure rientranti nella propria competenza idonee a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne e ad assicurare la contemporanea presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti. Il Comune adotta altresì le seguenti azioni positive:

  • deve essere garantito ad ambo i sessi almeno un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso, fermo restando il rispetto del requisito della provata esperienza e competenza in merito e della normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego. Nell'atto di nomina delle commissioni viene specificato l'impedimento oggettivo che, eventualmente, osti all'osservanza della presente norma;
  • è garantita la partecipazione dei dipendenti di ambo i sessi ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale della totalità della loro presenza nell'organico dell'ente;
  • il regolamento comunale di organizzazione assicura a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro e di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali dei lavoratori di ambo i sessi, anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro e dell'orario di servizio.