Art. 3 - Funzioni

 
  1. Spettano al Comune tutte la funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  2. Il Comune, per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
  3. Per l'esercizio delle funzioni delegate, l'ente delegante dovrà garantire un'adeguata copertura finanziaria della spesa.