Art. 23 - Obbligo di astensione

 
  1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al capo II del D.Lgs 267/2000, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza . Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministrati o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
  2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
  3. Il medesimo obbligo di astensione si applica anche al Direttore Generale, al Segretario Generale, al vicesegretario ed ai dirigenti i relazione a parere da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.