Autenticazione di copie di atti e documenti

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI


Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento; esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.


L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.


Lautenticazione delle copie consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.


Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni pubbliche od ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.


L’operazione di autenticazione di copia è sottoposta alla normativa vigente in materia di imposta di bollo.


Modalità alternative all'autenticazione di copie
L'art. 19 del DPR n. 445/00 consente di autenticare le copie di documenti senza fare ricorso al funzionario incaricato dal Sindaco o al responsabile del procedimento.


Il cittadino può autenticare da solo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione, la copia di titoli di studio o di servizio o la copia di documenti fiscali che devono essere conservati obbligatoriamente dai privati, dichiarando in calce alla copia del documento che è conforme all'originale o rendendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

 

Modalità di presentazione

 

Presentarsi allo sportello unico per il cittadino.

 

Documentazione da presentare

  • documento di riconoscimento valido
  • atto o documento originale
  • fotocopia da autenticare
  • marca da bollo, quando richiesta

 

 

Costi e validità

 

Salvo i casi di esenzione, una marca da bollo ogni quattro facciate del documento e € 0,52 per diritti comunali.

 

Tempi di risposta

 

Il rilascio è immediato. Nel rispetto degli altri utenti in attesa, la copia autentica di più documenti o di atti composti da un numero di pagine superiori a 10 viene effettuata su prenotazione, ovvero gli interessati dovranno consegnare l'originale e le copie da autenticare che saranno restituite nei giorni successivi, munite dell'autentica richiesta

 

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 
  1. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
  2. D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, “Disciplina dell’imposta di bollo”.
 

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