Controlli amianto (Eternit)

 
 
 
 

Descrizione

 

La pericolosità dei materiali in cemento - amianto è direttamente connessa alla probabilità di una dispersione di fibre nell’aria e nel suolo.
Quest’ultima è a sua volta correlata alla perdita di compattezza del materiale in cemento - amianto dovuta a una lunga esposizione agli agenti atmosferici, ovvero al danneggiamento ad opera dell’uomo.
L'esposizione a fibre di amianto può determinare l'insorgenza di malattie soprattutto a carico dell'apparato respiratorio.
Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è ragionevole escludere un pericolo di rilascio di fibre. E' quindi importante verificarne lo stato di conservazione.

 

Il Servizio Tutela Ambientale ed Urbanistica cura e svolge controlli a seguito di segnalazioni sulla presenza potenziale di manufatti contenenti amianto in stretta collaborazione con il personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur Marche Area Vasta n. 5 (organo deputato al controllo).


Inoltre, il personale addetto al Servizio effettua sopralluoghi finalizzati alla verifica delle ordinanze sindacali che prescrivono la bonifica dei materiali contenenti amianto, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal D.M. 06/09/1994 e nell'osservanza delle prescrizioni, anche tecniche, di leggi vigenti e delle ulteriori che possono essere fissate dalla locale Asur all'esito del vaglio del conforme piano di lavoro.
La Legge n. 257 del 27 marzo 1992, “ Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, ha sancito la messa al bando dell'amianto, vietandone l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione.

 

La bonifica dei materiali contenenti amianto può essere effettuata attraverso tre modalità: 

  1. la rimozione e successivo smaltimento presso discariche autorizzate;
  2. l’incapsulamento mediante prodotti capaci di fissare le fibre alla matrice che le contiene;
  3. la sovracopertura con altri materiali al fine di tenere confinate le fibre di amianto.

 

Le operazioni di bonifica devono essere poste in essere obbligatoriamente da una ditta specializzata e abilitata, iscritta nell’apposito albo consultabile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal D.M. 6 settembre 1994.

 

Modalità di presentazione

 

Per segnalare la presenza di amianto agli organi preposti al controllo, al fine di verificarne lo stato di conservazione e, se del caso, per adottare eventuali atti che ne prescrivano la bonifica, basta recarsi presso L’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra del Comune in viale A. De Gasperi n. 124.

In alternativa, è possibile indirizzare direttamente la segnalazione alla Polizia Municipale – Servizio Tutela Ambientale ed Urbanistica o alla locale ASUR – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, secondo le modalità previste.

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

L'accertamento, unitamente al personale dell'Asur, verrà effettuato con un tempo che va dai 15 ai 30 giorni successivi al recapito della segnalazione presso  l’Ufficio “Servizio Tutela Ambientale ed Urbanistica”.

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

 

Note aggiuntive

 

Per poter avere risposta alle segnalazioni di presunto inquinamento acustico, la richiesta di accesso agli atti amministrativi, L. n.241/90 e ss.mm.ii., va inoltrata al Servizio Tutela Ambientale ed Urbanistica del Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto (AP) , piazza Cesare Battisti n.1.

Tali richieste saranno oggetto di opportune valutazioni ai sensi del Regolamento Comunale “Sul procedimento amministrativo e sul diritto di informazione e di accesso agli atti”, Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 04/02/2011 - in vigore dal 27/02/2011 – ed ai sensi dell’art.3 D.P.R. 12/04/2006 n.184.

 

Normativa di riferimento

 
  • D.Lgs. n. 277/91: “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”;
  • Legge 257/92: “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
  • D.M. 06/09/1994: Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della L. 257/92, relativa alla cessazione dell'impiego di amianto”;
  • D.Lgs. n. 114/95: “Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.”
  • D.Lgs. 81/08: “Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro”.
 

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