Procedimenti disciplinati dal Codice della Strada (multe)

 
 
 
 

Descrizione

 

Pagamento sanzione per le violazioni che non comportano la decurtazione punti.

 

L'importo della sanzione può essere pagato entro 15 giorni dalla data di accertamento con una delle seguenti modalità:

  • rivolgendosi all'Azienda Multiservizi S.p.A., sportello sito a San Benedetto del Tronto, via Gramsci (parcheggio interno FF.SS.) tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30, nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 (festivi esclusi).
  • rivolgendosi ai punti convenzionati LIS (Lottomatica) indicando il Codice Comune 044066 (indicare anche la targa del veicolo e il numero di accertamento);
  • utilizzando il bollettino di c/c postale allegato all'accertamento.
  • effettuando bonifico su C/C postale n. 1016545723 - codice IBAN IT-50-L-07601-13500-001016545723 e comunicando alla Polizia Municipale l'avvenuto versamento (via e mail all'indirizzo segreteriacomando@comunesbt.it oppure secondo le modalità qui indicate )
  • on-line: accedi al servizio

Nel caso di mancato pagamento della sanzione, secondo le modalità indicate, l'ufficio procederà alla verbalizzazione e notifica della violazione con addebito delle relative spese.

 

 

Violazioni che comportano la decurtazione dei punti

 

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione - non contestata direttamente al trasgressore - che comporta la decurtazione dei punti dalla patente di guida, occorre attendere la notifica del verbale.

Entro 60 giorni dalla notifica il proprietario del veicolo deve restituire, al Comando di Polizia Municipale, il modulo di comunicazione dati del conducente compilato e firmato dalla persona che materialmente ha compiuto l'infrazione. Alla comunicazione va allegata copia della patente di guida (fronte/retro) firmata. La comunicazione va fatta anche quando il trasgressore è lo stesso proprietario.

La tardiva (oltre il 60° giorno dalla notifica) od omessa comunicazione comporta l'applicazione prevista dall'articolo 126bis del Codice della Strada.

 

Richiesta rateizzazione dell'importo del verbale

 

I verbali di importo superiore ad € 200,00 possono essere rateizzati secondo le modalità previste dall'art. 202bis del Codice della Strada. L'istanza va presentata al Sindaco (presso il Comando di Polizia Municipale) entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale. All'istanza va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (o CUD o ISEE nel caso di persona che non percepisca reddito) dalla quale risulti un reddito non superiore a € 10.628,16 elevato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente. Il reddito è quello costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia

 

 

Ricorsi

 

Entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di violazione, il proprietario del veicolo può proporre ricorso al Prefetto di Ascoli Piceno o alternativamente, entro 30 giorni, al Giudice di Pace territorialmente competente.
Il ricorso al Prefetto va presentato con raccomandata, direttamente o tramite il Comando accertatore.
Il ricorso al Giudice di Pace va presentato alla cancelleria.

 


Rimozione del veicolo

 

Nel caso in cui il veicolo venga rimosso è possibile chiedere informazioni per la verifica dell'effettiva rimozione presso la centrale operativa allo 0735/594443 dalle ore 08,00 alle ore 20.00.
I veicoli rimossi possono essere ritirati presso il luogo di custodia (Capocasa Group, via del Lavoro, 9, tel. 0735/659530) previo pagamento delle spese di recupero e custodia.

 


Fermo Amministrativo del veicolo

 

Nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a fermo amministrativo ed il proprietario non sia stato nominato custode del mezzo lo stesso deve assumerne la custodia presentandosi al Comando e fornendo i dati del veicolo con il quale si procederà al trasferimento del mezzo in luogo non soggetto a pubblico passaggio fino alla scadenza del periodo di fermo (30-60-90 giorni a seconda della violazione commessa)
I ciclomotori e i motocicli devono obbligatoriamente trascorrere i primi 30 giorni di fermo presso il custode (ad eccezione del fermo operato per l'art. 171).
Decorso il termine del periodo di fermo occorre recarsi presso il Comando per poter ottenere la restituzione del certificato di circolazione e il verbale di fine fermo con il quale si potrà circolare nuovamente. Sono sempre dovute le spese di custodia.
Sequestro amministrativo del veicolo: nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a sequestro amministrativo il proprietario deve presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale per assumerne l'eventuale custodia, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia previste. Il veicolo non potrà circolare fino al suo dissequestro. L'istanza di dissequestro può essere proposta al Comando di Polizia Municipale dopo aver espletato gli adempimenti richiesti dalla norma violata (ad es. pagamento della sanzione e riattivazione della copertura assicurativa).

 

Modalità di presentazione

 
 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

Quelli previsti dal Codice della Strada per ciascuna fattispecie.

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica