CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

 
 
 
 

Descrizione

 

CILA
(COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA)
Decreto legislativo 25.12.2016 n°222 (c.d. decreto SCIA 2)

 

NOVITA’ INTRODOTTE PER LA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA

Il decreto individua quali siano le opere edilizie per la cui realizzazione sia necessario presentare al Comune la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) che richiede l’intervento di un tecnico abilitato (relazione asseverata).

Di seguito si elencano sommariamente gli interventi soggetti a CILA, riferiti ai punti corrispondenti alla tabella “A”, allegata al D.Lgs 222/2016, alla quale si rimanda per una più completa indicazione degli interventi stessi e per i riferimenti alle disposizioni di legge ivi indicate.

  • Manutenzione straordinaria (leggera) consistente in opere e modifiche per rinnovare e sostituire parti degli edifici, realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici senza alterazione della volumetria e senza mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso. Sono altresì consentiti frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari con spostamento delle pareti interne sempre che non riguardino parti strutturali (punto 3 della tabella).
  • Restauro e risanamento conservativo (leggero) consistenti in interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio con possibilità di mutamento della destinazione d’uso. Sono ammessi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo stesso (punto 5 della tabella).
  • Eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (punto 22 della tabella).
  • Interventi residuali: la CILA verrà utilizzata, oltre che per le opere di cui sopra, per gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli artt. 6, 10 e 22 del D.P.R. n°380/2001 soggetti, rispettivamente, all’attività edilizia libera, al Permesso di Costruire ed alla SCIA (punto 30 della tabella).
  • Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro abitato) temporanee che abbiano carattere geognostico, esclusa la ricerca di idrocarburi (punto 31 della tabella).
  • Movimenti di terra non inerenti l’attività agricola (punto 32 della tabella).
  • Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) (punto 33 della tabella).
  • Realizzazione di pertinenze minori consistente in opere che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aeree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale (punto 34 della tabella).


ULTERIORI OPERE SOGGETTE A CILA, secondo l’art.5 della LEGGE REGIONALE 20.04.2015 n°17.

  • Realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria di edifici esistenti che non rientrano tra quelli oggetto di attività edilizia libera.

 

IMPORTANTE

L’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali allegati alla CILA, deve essere conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai Regolamenti Edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti secondo le disposizioni di cui all’art.19-bis, commi 2 e 3 della Legge 241/1990.
VEDI SOTTOSEZIONE 1.2 DELLA TABELLA “A” allegata al D.Lgs 25.12.2016 n°222.

 

TERMINI PER L’INIZIO DEI LAVORI
Le opere possono essere iniziate contestualmente alla presentazione della CILA al Comune.
Comunque, i lavori possono iniziare solo dopo aver acquisito gli altri titoli di legittimazione, autorizzazioni o titoli espressi, se dovuti.

 

MODULISTICA
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata sarà accettata solo se verrà utilizzato il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune, obbligatoriamente compilato in ogni sua parte (va spuntata almeno una voce in ogni sezione).
Le eventuali Comunicazioni presentate senza l’utilizzo della modulistica pubblicata sul sito sono irricevibili, pertanto l'eventuale esecuzione dei lavori è da considerarsi in assenza di titolo abilitativo e oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

 

Modalità di presentazione

 

L'istanza deve essere inoltrata tramite il portale sportellounico.comunesbt.it/sue/

 

Costi e validità

 

Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina

 

Tempi di risposta

 
 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 
 

Documentazione obbligatoria e modulistica