lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
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Mattino | 9.00 - 13.30 | 9.00 - 13.30 | 9.00 - 13.30 | |||
Pomeriggio | 16.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 |
tel. 0735 794259 - 482
Può presentare domanda per ottenere l'assegno per il nucleo familiare (art. 65 L. 448/1998) il:
- cittadino italiano, comunitario oppure extracomunitario appartenente ad una delle seguenti categorie:
● rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria, suoi familiari e superstiti
● apolide, suoi familiari e superstiti
● titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
● titolare della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, di durata quinquennale, o della carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadini europei
● cittadino del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia e suoi familiari, titolare del permesso di soggiorno
● cittadino titolare del permesso unico per lavoro, familiari e superstiti
- residente nel Comune di San Benedetto del Tronto;
- convivente con tre o più figli minorenni, propri o del coniuge, o adottati, o in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica;
- con I.S.E.E. valido non superiore ad Euro 8.650,11. Con riferimento a quanto stabilito dalla normativa di riforma dell'I.S.E.E.(vedi riferimenti a fondo pagina), per richiedere questo assegno è obbligatorio predisporre l'I.S.E.E. specifico per prestazioni rivolte a minorenni. La DSU deve essere corredata dal modulo MB.2 nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, secondo quanto specificato nella normativa di riforma.
I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, pena l'esclusione.
La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata di copia del documento d’identità e dell'attestazione ISEE, deve essere presentata entro il 31 gennaio 2019 per l'anno 2018.
Per effetto della limitazione d'uso del contante stabilita dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalla L. n. 214/2011, la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dei dati relativi al conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il beneficio, se concesso.
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (e rilascio del relativo I.S.E.E) è possibile richiedere assistenza gratuita presso i CAAF.
La domanda, redatta su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il Settore Innovazione, Servizi al Cittadino e alla Persona, ovvero disponibile in questa pagina, dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente con una delle seguenti modalità:
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Innovazione, Servizi ai Cittadini e alla Persona (tel. 0735.794583 – 259 - 482) o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, (tel. 0735.794555- 364).
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).
Se i genitori sono residenti in Comuni diversi la domanda deve essere presentata dal genitore che ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni;
se nel corso dell'anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al periodo nel quale il figlio era minorenne; in tal caso l'assegno, se dovuto, sarà riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio alla data di compimento della maggiore età.