Modello di dichiarazione di ospitalità

 
 

Descrizione

 

Non è un "servizio" del Comune che si limita a fornire il modello di domanda.

 

STRANIERO GIA' PRESENTE IN ITALIA

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo, n. 286 del 1998 chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza (nel caso di San Benedetto, al Commissariato di Polizia di Stato - via Crispi).

 

Il modello dev'essere compilato dalla persona che ospita (proprietario dell'immobile, titolare del contratto d'affitto ecc), accompagnando la dichiarazione con una fotocopia del documento di riconoscimento di chi ospita e del cittadino straniero ospitato (passaporto o carta di identità). Sarà necessario fornire anche la fotocopia del contratto di locazione registrato, intestato alla persona che produce la dichiarazione di ospitalità.

 

STRANIERO CHE DEVE VENIRE IN ITALIA

Se invece si ha intenzione di invitare un cittadino straniero a venire, per motivi di turismo, dal suo paese in Italia, l'interessato deve rendere un dichiarazione, chiamata "lettera di invito", che riguarda l'alloggio, il vitto, le eventuali cure medico/ospedaliere e assicurare il rientro in patria. La lettera va inviata al cittadino straniero che vuole venire come ospite in Italia e sarà sua cura portarla all'Ambasciata Italiana o al Consolato d'Italia presente nel suo paese, per ottenere il visto d'ingresso per turismo.

 

Dopo aver ottenuto il visto il cittadino invitato arriva in Italia e, a questo punto, il titolare dell'alloggio compila la dichiarazione di ospitalità, come per tutti gli altri cittadini stranieri ospitati (vedi sopra).

 

 

Modalità di presentazione

 
 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

La consegna del modello avviene su richiesta in tempo reale allo sportello URP.

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

Il Comune di San Benedetto del Tronto non autentica le sottoscrizioni delle dichiarazioni di ospitalità da presentare alle Ambasciate o ai Consolati d'Italia nei Paesi di provenienza, confortato in questo dal parere espresso dalla Prefettura di Ascoli Piceno e da un successivo parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica