Domanda di variazione al contenuto della concessione demaniale

 
 
 
 

Descrizione

 

Se un titolare di concessione demaniale marittima intende apportare una o più variazioni rispetto a quanto previsto nella vigente licenza demaniale, è tenuto a presentare apposita istanza all’ufficio demanio marittimo di questo Comune.

 

Modalità di presentazione

 

I modelli di domanda predisposti nella sezione modulistica sono due, a seconda del tipo di modifica prevista e, quindi, del rispettivo titolo abilitativo necessario ai fini demaniali marittimi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 Reg. Cod. Nav..

Qualora la variazione prospettata alteri in modo sostanziale il contenuto della concessione in corso di validità o comporti la variazione del canone concessorio, per quanto concerne gli aspetti demaniali, è necessario il rilascio di una Licenza Suppletiva e il modello da utilizzare è quello denominato “domanda_suppletiva”.

Se, invece, la variazione prospettata non altera in modo sostanziale il contenuto della concessione in corso di validità né comporta la variazione del canone concessorio, l’atto abilitativo dal punto di vista demaniale è un’Autorizzazione Demaniale e il modello da utilizzare è quello denominato “domanda_variazDem_non_sostanz.”.

Uno degli allegati della domanda è il Modello Domanda D3 che ha, quale presupposto, l'aver già presentato il Modello Domanda D1 nelle versioni approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pertanto, nel caso in cui non si sia provveduto alla presentazione del Modello Domanda D1 e si intenda variare la concessione/consegna, è necessario presentare contestualmente il Modello Domanda D1 e il Modello Domanda D3 rappresentativi, rispettivamente, della concessione/consegna in essere e delle variazioni che si intendono apportare alla stessa.

I dati amministrativi e geometrici, da fornire con le modalità indicate nelle rispettive guide alla compilazione, devono consentire all'Amministrazione la puntuale conoscenza della concessione/consegna già in essere. I dati saranno mantenuti nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo) anche in caso di diniego della domanda di variazione, nonché delle variazioni che si intendono richiedere sulla stessa.

Per la proposizione della domanda in esame è necessario far riferimento ai dati relativi alla concessione/consegna che si intende modificare contenuti nel Modello Domanda D1. In ragione di ciò l'Amministrazione concedente rilascia copia, su supporto informatico o cartaceo del Modello Domanda D1 a suo tempo presentato.

 

Costi e validità

 

Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina

 

Tempi di risposta

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 

Art. 24. (Variazioni al contenuto della concessione)

La concessione e' fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione

 

Modulistica