SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

 
 
 
 

Descrizione

 

SCIA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
Decreto legislativo 25.12.2016 n°222 (c.d. decreto SCIA 2)

 

NOVITA’ INTRODOTTE PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’

Il decreto individua quali sono le opere edilizie per la cui realizzazione è necessario presentare al Comune la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) che richiede l’intervento di un tecnico abilitato (relazione asseverata).

Di seguito si elencano sommariamente gli interventi soggetti a SCIA, riferiti ai punti corrispondenti alla tabella “A”, allegata al D.Lgs 222/2016, alla quale si rimanda per una più completa indicazione degli interventi stessi e per i riferimenti alle disposizioni di legge ivi indicate.

  • Manutenzione straordinaria (pesante) corrisponde a interventi di manutenzione straordinaria leggera che prevede opere interne che riguardino le parti strutturali dell’edificio. (punto 4 della tabella).
  • Restauro e risanamento conservativo (pesante) consistenti in interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio con possibilità di mutamento della destinazione d’uso, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio. Sono ammessi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo stesso, qualora riguardi parti strutturali dell’edificio (punto 6 della tabella).
  • Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” consistente in interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edifico, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente (punto 7 della tabella).

  • Varianti in corso d’opera a Permessi di Costruire consistono in varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori (punto 35 della tabella).
  • Varianti in corso d’opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali consistono in varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore (punto 36 della tabella). La SCIA può essere presentata anche a fine lavori.
  • SCIA in sanatoria consiste in interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (punto 41 della tabella).


ULTERIORI OPERE SOGGETTE A SCIA, secondo l’art.6 della LEGGE REGIONALE 20.04.2015 n°17.

  • Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che riguardano le parti strutturali dell’edificio ovvero comportano la modifica della sagoma o degli altri parametri dell’edifico sul quale si interviene.
  • Interventi di restauro erisanamento conservativo.
  • Installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti.
  • Varianti a permesso di costruire di cui all’art.22, comma 2, del D.P.R. 380/2001.
  • Installazione di cabine elettriche, del gas o similari su suolo privato.
  • Recupero e risanamento di aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione.
  • Movimenti di terra significativi, che alterano in modo sostanziale e definitivo lo stato originario dei luoghi.
  • Realizzazione di autorimesse pertinenziali ai piani terra dei fabbricati o interrate, nei casi di cui all’art.9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della repubblica 15 giugno 1959, n.393).
  • Realizzazione di impianti sportivi che non comportano la creazione di volumi e superfici edificate.
  • Installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica di cui all’art.2, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

L’art.6 comma 2 della legge regionale 20.04.2015 n°17 fa salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per le opere elencate nella legge stessa, sopra riportate.

 

IMPORTANTE
Le opere, compiutamente descritte negli elaborati progettuali allegati alla SCIA, devono essere conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e conformi al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile. Deve essere altresì asseverato che le opere rispettino le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, autorizzazioni o titoli espressi, questi vanno acquisiti o richiesti secondo le disposizioni di cui all’art.19-bis, commi 2 e 3 della Legge 241/1990. VEDI SOTTOSEZIONE 1.2 DELLA TABELLA “A” allegata al D.Lgs 25.12.2016 n°222.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che nella seconda parte del modello unificato della SCIA, riservata alla relazione asseverata del tecnico, con un percorso guidato sono indicate tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre Segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica), o richiedere l’acquisizione di atti di assenso (SCIA condizionata) con la presentazione obbligatoria di tutti gli allegati necessari.

 

TERMINI PER L’INIZIO DEI LAVORI
Le opere possono essere iniziate contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.
E’ fatta eccezione per gli immobili ricadenti nei centri storici “A1-Paese Alto”, “A2-Centro” e “A3-Porto D’Ascoli”, individuati cartograficamente nel vigente P.R.G., e nelle aree di recupero del patrimonio edilizio esistente in zona residenziale di tipo “B” di cui al D.M. 1444/1968, attuate dal Piano di Recupero approvato con delibera consiliare n°522 del 08.11.1988, i cui lavori possono essere iniziati solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione, come disposto con delibera consiliare n°49 del 30.06.2014.
I lavori possono iniziare solo dopo aver acquisito gli altri titoli di legittimazione, autorizzazioni o titoli espressi, se dovuti.

 

MODULISTICA
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività sarà accettata solo se verrà utilizzato il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune, obbligatoriamente compilato in ogni sua parte (va spuntata almeno una voce in ogni sezione).
Le eventuali Segnalazioni presentate senza l’utilizzo della modulistica pubblicata sul sito sono irricevibili, pertanto l'eventuale esecuzione dei lavori è da considerarsi in assenza di titolo abilitativo e oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

 

 

Modalità di presentazione

 

L'istanza deve essere inoltrata tramite il portale sportellounico.comunesbt.it/sue/

 

Costi e validità

 

Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina

 

Termine massimo di efficacia pari a tre anni dall'avvenuto deposito.

 

Tempi di risposta

 

Inizio lavori immediato dopo il deposito con assegnazione di numero di protocollo.

Tale termine è sospeso, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.

Si porta a conoscenza che, secondo il D.Lgs 09.04.2008 n°81, come modificato con D.Lgs 03.08.2009 n°106, l'efficacia della S.C.I.A. risulta sospesa nei seguenti casi:

  • In assenza di nulla osta/parere tecnico di altri enti;
  • In assenza del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n°81/2008 qualora obbligatorio (art. 90, comma 10, del medesimo decreto);
  • In assenza del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 qualora obbligatorio (art. 90, comma 10, del medesimo decreto);
  • In assenza della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n°81/2008, qualora obbligatoria;
  • Mancata consegna allo Sportello Unico per l'Edilizia delle documentazioni comprovanti la verifica dei requisiti di cui all'articolo 90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. n°81/2008.
  • Documentazione tecnica di settore

 

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni della classe catastale. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

 

 

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 30 giorni.

 

Note esplicative

 

Acquisizione del nulla osta/parere tecnico di altri enti.

Parere Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Certificato Prevenzione Incendi (ove è necessario) 

Parere ASUR igienicosanitario (ove è necessario) 

 

Nulla osta demaniale - Ufficio Demanio comunale

Zona portuale - Capitaneria di Porto

Rete RFI - nulla osta Ferrovie dello Stato

 

Ambiti di tutela PPAR

(corsi d'acqua, crinali, versanti, area "C" di qualità diffuse, costa bassa litorale marino, versante marino, Sentina)

  • Vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267 del 1923 - Parere Provincia di Ascoli Piceno c/o (Servizio Genio Civile, Protezione  Civile, Edilizia Scolastica, Patrimonio, ERP);
  • Vincolo idraulico art. 12 NTA PAI interregionale del fiume Tronto - Parere Provincia di Ascoli Piceno c/o (Autorità di bacino Interregionale del fiume Tronto - Servizio Interventi sismici, Idraulici, Elettricità, Protezione  Civile, ex Genio Civile). 

 

Riserva Naturale Regionale Sentina - Parere Comitato

 

 

Interventi in vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

(limite300 metridalla battigia, corsi d'acqua, parchi, boschi (monte Aquilino), zona S. Lucia e monte della Croce, villa Brancadoro, rotonda-lungomare, aree con presenze archeologiche, area archeologica)

  • Beni paesaggistici
  • Beni storici-archeologici.

Contestualmente alla domanda deve essere inoltrata apposita istanza al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

 

L'ufficio a seguito dell'obbligo annuale di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici e catastali delle pratiche edilizie comunica la necessità di richiedere:

  1. Per le persone fisiche:
    Fotocopia del documento di identità leggibile;
    Fotocopia del tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria (lo scopo è quello di poter far verificare all'ufficio l'esattezza della compilazione della modulistica).
  2. Per i soggetti giuridici:
    Tecnici
    - Fotocopia dell'attribuzione della partita iva;
    Imprese - Copia dell'iscrizione alla camera di commercio;
    Condomini - Fotocopia dell'attribuzione del codice fiscale.

N.B.:

Le pratiche edilizie per la manutenzione dei fabbricati dovranno essere intestate al condominio e in caso di mancata costituzione dello stesso a tutti i proprietari aventi titolo.

 

Normativa di riferimento

 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia cosìcome modificato dall'articolo 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73 e ss.mm.ii.

 

Documentazione obbligatoria e modulistica