Autenticazione delle sottoscrizioni per passaggi di proprietà di beni mobili registrati

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

L'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha previsto che questo tipo di autenticazione può essere richiesta sia agli uffici comunali che ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista (STA) che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i diritti di segreteria.

 

Lo sportello Telematico dell'Automobilista è attivato presso:

  • gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
  • gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile;
  • le delegazioni degli Automobile Club e gli studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio.
 

Modalità di presentazione

 

Presentarsi presso lo Sportello Unico del Cittadino, negli orari di apertura al pubblico, muniti di:

  • documento d'identità in corso di validità (passaporto, carta identità ..)
  • documenti che certificano la proprietà del bene mobile registrato (certificato di proprietà, carta di circolazione, foglio complementare, libretto di immatricolazione dell'imbarcazione...)
  • dichiarazione da sottoscrivere.

La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del funzionario. In caso di persone giuridiche deve essere presentato anche l'atto che autorizza alla firma (visura camerale).

 

Per chi ha il Foglio Complementare – veicoli immatricolati prima del 1993

il venditore deve:

  • presentare, oltre al Foglio Complementare, una dichiarazione di vendita unilaterale che firmerà alla presenza del funzionario incaricato all’autentica e sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici di venditore ed acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e Codice Fiscale) ed il prezzo di vendita. 

 

Per chi ha il Certificato di Proprietà Cartaceo - veicoli immatricolati dal 1993 in poi:

  • i quadri “M” e “T” del Certificato di Proprietà, devono essere interamente compilati indicando tutti i dati anagrafici dell’acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e Codice Fiscale) ed il prezzo di vendita.
  • Il venditore appone la propria firma nel quadro “T” del Certificato di Proprietà (CDP) alla presenza del funzionario incaricato che contestualmente provvede all’autentica della firma nei modi previsti dal DPR 445/2000.

 

Per chi ha il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) 


Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente l'attuale documento cartaceo.
Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà, in caso di vendita del veicolo, dovranno recarsi al PRA muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo, rendendolo cartaceo. Solo dopo aver ottenuto dal PRA la materializzazione del Certificato di Proprietà sarà possibile ottenere l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita.

  • I quadri “C” e “G” del Certificato di Proprietà, devono essere interamente compilati indicando tutti i dati anagrafici dell’acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e Codice Fiscale) ed il prezzo di vendita.
  • Il venditore appone la propria firma nel quadro “G” del Certificato di Proprietà Digitale (CDP) alla presenza del funzionario incaricato che contestualmente provvede all’autentica della firma nei modi previsti dal DPR 445/2000.
 

Costi e validità

 

€ 0,52 per diritti di segreteria e marca da bollo di € 16,00

 

Tempi di risposta

 

L'autentica verrà effettuata nello stesso giorno della richiesta, in presenza della documentazione richiesta e compilata in ogni sua parte; per passaggi di proprietà relativi ad imbarcazioni e ad aeromobili gli interessati devono depositare all'operatore di sportello i documenti relativi; l'autentica verrà effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo il deposito della documentazione.

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

La competenza del comune è limitata unicamente all'autentica della firma a sottoscrizione della dichiarazione di vendita.
L'autentica della firma presso l'anagrafe non esaurisce il procedimento. Per il completamento della pratica le operazioni necessarie per la trascrizione del passaggio di proprietà del bene alienato e pagamento delle relative imposte, l'atto dovrà essere successivamente portato ad uno S.T.A. (Pubblico Registro Automobilistico, oppure Ufficio Motorizzazione, una delegazione degli Automobile Club oppure un'agenzia o studio di consulenza automobilistica) direttamente dall'acquirente entro i termini di legge.


Rivolgendosi quindi ad uno sportello telematico dell'automobilista si può autenticare la firma ed espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà in un unico momento.

 

Normativa di riferimento

 

D.L. 04.07.2006, n. 223

 

Modulistica