Autorizzazione per l'installazione di tende da sole aggettanti su suolo pubblico

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Richiesta autorizzazione per l'installazione di tende da sole aggettanti su suolo pubblico.

 

Modalità di presentazione

 

L'istanza (vedere sezione "modulistica") dopo la compilazione può essere inoltrata secondo le modalità previste.

 

Il ritiro dell'autorizzazione è presso il Servizio Sportello Unico dell'Edilizia (piano 4°).

 

Costi e validità

 
  • 2 marche da bollo da € 16,00: una da apporre alla domanda, l'altra da produrre al momento del ritiro del certificato;
  • Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.

 

Tempi di risposta

 

30 giorni

Tale termine è sospeso, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

Nel modello di domanda sono allegati gli schemi di rappresentazione grafica tipo, in cui devono essere obbligatoriamente riportate tutte le quote richieste (può anche essere prodotta una tavola tecnica dove siano riportati i dati richiesti).

 

Normativa di riferimento

 

Art. 100 del regolamento edilizio comunale.

  1. Quando non nocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il sindaco può autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.
  2. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la particolare conformazione della viabilità.
  3. Nelle strade fornite di marciapiede l'aggetto di tali tende deve, di regola, essere inferiore di50 cm. della larghezza del marciapiede.
  4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo.
  5. Per immobili di interesse archeologico o storico o artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente soprintendenza.
  6. L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. 
 

Modulistica