EMAS, acronimo di Eco-Management and Audit Scheme, si riferisce al Sistema di ecogestione ed audit introdotto dal Regolamento (CE) 1221/2009 per le organizzazioni pubbliche e private che, su base volontaria, desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria posizione in chiave ambientale. EMAS si propone l’obiettivo di favorire una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle organizzazioni, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con tutte le parti interessate (es. istituzioni, cittadinanza…) e sulla partecipazione attiva dei dipendenti.

Le versioni del Regolamento EMAS che si sono succedute avute nel corso degli anni sono:

  • EMAS I (Regolamento CE n. 1836 del 1993);

  • EMAS II (Regolamento CE n. 761 del 2001);

  • EMAS III (Regolamento CE n. 1221 del 2009), attualmente in vigore

Il rilascio della registrazione EMAS avviene ad opera di organismi competenti designati da ogni Stato membro dell'UE, l’organismo competente in Italia è il Comitato Ecolabel Ecoaudit del Ministero dell’Ambiente.

La Commissione europea ha inteso promuovere l’utilizzo del sistema EMAS su tutto il territorio europeo per ridurre l'impatto sull’ambiente delle attività antropiche. L’adozione del sistema e la definizione di obiettivi di miglioramento producono effetti positivi sia sugli aspetti ambientali diretti che su quelli indiretti per i quali le pubbliche amministrazioni possono esercitare una significativa influenza.

Alcuni dei principali aspetti su cui si incide attraverso l’adozione dei un sistema EMAS sono:

  • utilizzo efficiente delle risorse naturali ed energetiche;

  • riduzione delle emissioni inquinanti e di CO2;

  • prevenzione della produzione di rifiuti (tramite riciclo e riutilizzo);

  • governo del territorio e adozione di politiche che favoriscono strategie di sviluppo rispettose della sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

  • promozione di un’economia di tipo circolare anche attraverso lo strumento del Green Public Procurement;

  • sviluppo della mobilità sostenibile.

Per gli enti pubblici un importante riferimento è rappresentato dalla Decisione (UE) n. 2019/61 della Commissione del 19 dicembre 2018 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per la pubblica amministrazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Il documento settoriale è basato su una relazione scientifica e strategica dettagliata («Relazione sulle migliori pratiche») elaborata dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea.

Una qualsiasi organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS deve:

  • effettuare un’Analisi Ambientale delle proprie attività, con la quale stabilire la posizione iniziale dell’organizzazione rispetto ai suoi aspetti ed impatti ambientali e valutarne quindi la significatività;

  • stabilire la propria Politica Ambientale, cioè gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto all’ambiente che diventeranno il quadro di riferimento per fissare obiettivi e target specifici nel Programma Ambientale;

  • dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale, cioè quella parte del sistema complessivo di gestione (struttura, pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse) che consente di sviluppare, mettere in atto, realizzare e mantenere la politica ambientale e di conseguenza l’efficienza ambientale;

  • effettuare Audit sistematici in modo da poter valutare l'efficacia del sistema di gestione e le prestazioni ambientali a fronte della politica, degli obiettivi di miglioramento, dei programmi ambientali, e delle norme vigenti.

  • predisporre una Dichiarazione Ambientale destinata al pubblico, che comprenda: la Politica Ambientale; una breve esposizione del sistema di gestione ambientale; una descrizione dell’organizzazione, degli aspetti ambientali significativi, degli obiettivi e target ambientali ed in generale delle prestazioni ambientali dell’organizzazione.

La Dichiarazione Ambientale viene valutata e poi convalidata da parte di un Verificatore Ambientale accreditato di parte terza e quindi indipendente dall’organizzazione. Una volta che la Dichiarazione Ambientale è stata convalidata, l’organizzazione può chiedere la registrazione, da parte dell’organismo nazionale competente (Comitato Ecolabel-Ecoaudit), per essere inserita nel Registro EMAS dell’Unione Europea.

La registrazione consente alle organizzazioni l’utilizzo del logo EMAS secondo le prescrizioni (Reg. CE n. 1221/09 art. 10 “Uso del logo EMAS”).

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha conseguito la Registrazione al Regolamento EMAS il 2 settembre 2021 con attestato n. E-699.