Celebrazione dell'Unione Civile

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della legge n. 76/2016 due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

 

prova

 

Modalità di presentazione

 

L’iter procedurale si divide in due fasi:

  • prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
  • seconda fase: costituzione dell’unione in un atto di stato civile.

 

Processo verbale

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all’ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

  • nome e cognome, la data ed i luogo di nascita, la cittadinanza ed i luogo di residenza;
  • l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 , della legge;
  • lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale di stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quali risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà dallo stesso sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

 

 

La costituzione dell’unione

Le parti, nel giorno stabilito, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

 

I luoghi e i costi delle unioni civili sono gli stessi dei matrimoni civili.

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

Per la prenotazione della sede della costituzione dell’unione civile: I luoghi e i costi delle unioni civili sono gli stessi dei matrimoni civili.

 

Per il processo verbale e la costituzione dell’unione: il procedimento ha una durata max di 45gg.

 

Poteri sostitutivi

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

RIPETIZIONE DELLA CERIMONIA DELL’UNIONE CIVILE

 

E’ possibile ripetere la cerimonia dell’unione civile, la cerimonia non ha alcun valore giuridico ma offre la possibilità di una replica, alla presenza di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, in altri luoghi, suggestivi e poetici, della nostra cittadina, compresa la spiaggia.

La giunta comunale ha messo a disposizione le proprie spiagge libere; il loro utilizzo è subordinato al rispetto del disciplinare di utilizzo approvato dalla Giunta Comunale, consultabile nella normativa di riferimento.

Gli spazi delle spiagge libere concessi devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della cerimonia di ripetizione del matrimonio civile o unione civile e non anche per lo svolgimento di feste, ricevimenti, intrattenimenti musicali e danzanti, rinfreschi connessi alla cerimonia, accensioni di fuochi d’artificio.

 

Per la cerimonia di ripetizione è prevista una tariffa di € 500,00 da corrispondere al Comune per l’organizzazione del servizio offerto e alla partecipazione di soggetti pubblici.

 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica