Comunicazione messa in esercizio di ascensori/montacarichi

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Per ascensori e montacarichi in servizio privato si intendono gli impianti installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Per tutti gli impianti commercializzati e messi in esercizio dopo il 30/06/99 non è più necessario richiedere al Comune in cui si trova l'ascensore la licenza di impianto e quella di esercizio. Spariscono anche l'approvazione del progetto e il collaudo tecnico da parte dell'ISPESL.

Prima della commercializzazione, infatti, ogni ascensore è costruito, installato e provato attuando le procedure di controllo finale,verifica dell'unità (ad opera di un organismo notificato) e garanzia di qualità indicate nel nuovo regolamento.

L'installatore (il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore) appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità.
La marcatura CE di conformità deve essere apposta in ogni cabina di ascensore (in modo chiaro e visibile) e su ciascun componente di sicurezza.

E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marchiatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purchè questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto il proprietario (o il suo legale rappresentante) deve comunicare al comune competente per territorio, o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto, la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

 

Modalità di presentazione

 

La comunicazione va redatta utilizzando l'apposito modello (vedere modulistica) e presentata secondo le modalità previste.

La comunicazione deve contenere:

  • l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
  • la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
  • il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi;
  • la copia della dichiarazione di conformità;
  • l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
  • l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto che abbia accettato l'incarico.

L'ufficio competente del comune assegna all'impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestuale notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Quando si apportano modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

  • il cambiamento della velocità;
  • il cambiamento della portata;
  • il cambiamento della corsa;
  • il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
  • la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altra parti interessate alle disposizioni del nuovo regolamento, deve inviare la comunicazione (nominata sopra) al comune competente per territorio, nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

30 gg.

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 

Ascensori e montacarichi non ancora collaudati
Gli impianti che al 30/06/99 erano sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo legale rappresentante hanno trasmesso al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato ( ai sensi delle norme vigenti fino alla data dell'entrata in vigore del nuovo regolamento):
- da organismi, competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall' ISPESL
- da un organismo di certificazione (art. 9);
- dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato;
- con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
Negli ultimi tre casi copia della documentazione di collaudo è trasmessa a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto (legge 24 ottobre 1942, n.1415 e successive modificazioni e integrazioni).

Responsabilità dell'impianto
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è il responsabile diretto dell'impianto installato ed è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Verifiche periodiche

Alla verifica periodica, da effettuare ogni due anni, provvedono: -l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero l'ARPAM - la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole -gli organismi di certificazione notificati ai sensi del nuovo regolamento per le valutazioni di conformità (allegato VI o X). Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni e rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo alla verifica comunicando ove negativo (inidoneità all'uso) l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
Il proprietario o il suo legale rappresentante devono fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perchè siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

Verifica straordinaria

In caso di verbale di verifica periodica con esito negativo, il comune dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria deve essere eseguita dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo. La verifica straordinaria è inoltre necessaria in caso di incidenti di notevole entità (anche se non sono seguiti da infortunio): il proprietario ne deve dare immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone immediatamente il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito positivo. Anche nel caso siano apportate all'impianto modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione deve essere eseguita una verifica straordinaria. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

 

Modulistica