Contrassegno di parcheggio per disabili - C.U.D.E. (Contrassegno unificato disabili europeo)

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Il contrassegno per disabili ha l'obiettivo di agevolare la mobilità delle persone con ridotta capacità di deambulazione e delle persone non vedenti.

Il contrassegno consente ai disabili di:

  • circolare nelle aree pedonali a z.t.l., sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
  • sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate";
  • sostare senza limitazioni temporali nelle aree di parcheggio a tempo.

I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo. Nel territorio comunale il disabile è esonerato dal pagamento della soste nei parcheggi delimitati da segnaletica orizzontale blu in forza della delibera G.M. n.18 del 23.01.2001.  Il contrassegno, di colore azzurro, è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale e dei paesi della Comunità Europea.

Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo.

 

Modalità di presentazione

 

Per il rilascio del contrassegno è necessario presentare domanda (vedi apposita sezione) al Comando Polizia Municipale secondo le modalità previste , allegando  valido certificato rilasciato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza (Servizio di Medicina Legale della ASUR Area Vasta 5, in Piazza Nardone, 19), che attesti la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10), ai sensi dell'art. 381 commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada in combinato disposto con il DPR 503 del 24/7/1996.

 

Vanno inoltre allegate due fotografie formato tessera della persona titolare del permesso.

 

Se la richiesta viene fatta da una persona delegata, quest’ultima deve essere munita di copia di un documento di identità della persona richiedente. In ogni caso, per il ritiro è richiesta la firma del titolare del permesso che, se impossibilitato a recarsi in Comune, deve dichiararlo in sede di presentazione della domanda. In tal caso gli agenti di polizia municipale provvedono a recarsi presso il domicilio del titolare del permesso per consegnarlo e farlo firmare dal soggetto richiedente.


Per il rinnovo del contrassegno invalidi è necessario presentare il modello di domanda in allegato - reperibile anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l’ ufficio Mobilità, Viabilità e T.P.L. - allegando un certificato rilasciato dal medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio e due fotografie formato tessera del soggetto titolare del permesso. In ogni caso il contrassegno per invalidi scaduto va riconsegnato ai suddetti uffici.

In caso di contrassegni con validità inferiore ai 5 anni è necessario munirsi di nuovo certificato di invalidità rilasciato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza (Servizio di Medicina Legale della ASUR Area Vasta 5, in P.zza Nardone, 19).

Il contrassegno potrà essere ritirato presso l'URP  al piano terra della sede di Viale A. De Gasperi, 124 o c/o l’ufficio Mobilità, Viabilità e T.P.L. al primo piano del palazzo comunale sito in Piazza C. Battisti n. 1.

 

In caso di furto o smarrimento è obbligatoriala denuncia c/o le forze di Polizia competenti. 

 

Costi e validità

 

Non ci sono costi da sostenere se non nel caso di richiesta di contrassegno invalidi con durata temporanea inferiore ai 5 anni per la quale la domanda e la relativa autorizzazione sono soggette ad imposta di bollo

 

 

Tempi di risposta

 

Per il rilascio del contrassegno: 7 gg dalla data di presentazione della domanda completa dei documenti necessari.

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

E’ possibile chiedere, tramite domanda (vedi modello nell'apposita sezione), l’istituzione di aree di sosta riservate ai disabili nei pressi dell’abitazione o del posto di lavoro qualora non si disponga di un posto auto proprio o non ci siano spazi per compiere agevolmente le operazioni di salita e discesa dall’auto.

In caso di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli a servizio dei disabili, è possibile richiedere l’intervento della Polizia Municipale chiamando la centrale operativa al numero 0735594443.

 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica