Contenzioso amministrativo non inerente il Codice della Strada (scritti difensivi)

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Ai sensi dell’art.18 1° e 2° comma della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente (indicata nel verbale di accertamento) a ricevere il rapporto a norma dell’art.17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

 

Modalità di presentazione

 

In tutti i casi in cui il cittadino vuole contestare l'avvenuto accertamento di violazioni amministrative, per le quali è il Sindaco l'autorità competente, può inoltrare, attraverso il protocollo generale, i relativi scritti difensivi entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale.

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 
 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 

Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"  e Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali  approvato con delibera Commissario Straordinario n. 146 del 27.04.2006 e modificato con delibera Consiglio Comunale n. 62 del 15/12/2018

 

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