Convivenze di fatto

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. 21/05/2016 S.G. n. 118) riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”: le convivenze di fatto sono disciplinate dall’art. 1 , commi 36-65, della predetta legge e riguardano le coppie di persone maggiorenni, conviventi, di sesso uguale o diverso, unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

 

Requisiti dei conviventi di fatto:

  •  maggiore età;

  •  essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;

  •  residenza nel Comune di San Benedetto del Tronto:

  •  coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;

  •  insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;

  •  insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile tra le due parti o con terzi.

 

Modalità di presentazione

 

Per diventare conviventi di fatto gli interessati devono presentare all’Ufficiale d’Anagrafe un’apposita dichiarazione (ved. modulo allegato 1 in fondo alla pagina).

La dichiarazione all’Ufficiale d’Anagrafe può essere resa:
a) al momento del cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune;
b) al momento di nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune;
c) successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.


Attenzione: La convivenza di fatto può essere costituita solo fra persone residenti allo stesso indirizzo che, qualora non vi abbiano già provveduto, potranno rendere dichiarazione di residenza anche contestualmente alla costituzione della convivenza di fatto.

 

Documenti da allegare alla dichiarazione


Per cittadini italiani:

  • copia di documento di identità in corso di validità

 

Per cittadini comunitari e stranieri:

  • copia di carta di identità o di passaporto in corso di validità rilasciato dall’autorità di cui si ha la cittadinanza;
  • attestazione relativa alla insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione tra i conviventi e di matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altre persone, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, debitamente legalizzata/apostillata e tradotta ufficialmente.

 

Attenzione: la dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

 

 

Modalità della presentazione della domanda

  • direttamente, presso l’ufficio Anagrafe o Protocollo della sede comunale di Viale De Gasperi, n. 124, 2° piano, o presso la delegazione di Porto d'Ascoli in via Turati, n. 2 negli orari indicati in questa scheda;
  • per raccomandata indirizzata a: Sportello Unico del cittadino - viale De Gasperi, n. 124 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
  • per fax, al seguenti numero 0735/794544
  • per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert-sbt.it
  • per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: comunesbt@comunesbt.it

 

In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

  • dichiarazione sottoscritta da entrambi con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
  • dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.  

Gli ufficiali d'Anagrafe dello sportello unico del cittadino, sede comunale di Viale De Gasperi, n. 124, 2° piano, e della Delegazione di Porto d'Ascoli in via Turati, n. 2 , sono comunque disponibili per fornire la modulistica ufficiale e le informazioni necessarie prima dell’inoltro della dichiarazione.

 

 

Come dichiarare la cessazione di una convivenza di fatto


La convivenza di fatto può estinguersi per:
a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi (ved. modulo allegato2 in fondo alla pagina)


La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione direttamente all’Ufficio Anagrafe oppure all’ufficio Protocollo.  

 

 

Costi e validità

 

Il servizio è gratuito.

 

Tempi di risposta

 

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra l'Ufficio Anagrafe procederà entro i due giorni successivi a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

 

45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esisto negativo degli accertamenti.

 

L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, qualora l'Ufficio Anagrafe non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso ).

 

Note aggiuntive

 

Diritti dei conviventi


In base alla nuova legge:

  • i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
  • i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
  • nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44);
  • i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell'attività di impresa (art. 1, comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art. 1, commi 47 e 48);
  • il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell'altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1, comma 49);
  • la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
  • in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l’ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisbisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).

 

Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali


I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.

 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica