Iscrizione all'AIRE

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

L'A.I.R.E. è l'Anagrafe della popolazione Italiana Residente all'Estero. Essa contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi o per i quali è stata accertata d'ufficio tale residenza. Ciascun comune ha la propria AIRE.

 

Modalità di presentazione

 

L'iscrizione all'A.I.R.E. del Comune di San Benedetto del Tronto viene effettuata:

  • per trasferimento della residenza dal Comune di San Benedetto del Tronto all'estero (il cittadino viene cancellato dall'A.P.R. " Anagrafe della Popolazione Residente - e viene iscritto nell'A.I.R.E.) quando la permanenza sia prevista per un periodo superiore ai dodici mesi;
  • su richiesta dell'interessato, per trasferimento dall'A.I.R.E. di un altro Comune, a condizione che vi siano membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'A.I.R.E. o nell'A.P.R. del Comune di San Benedetto del Tronto o vi sia nato;
  • per trascrizione dell'atto di nascita di cittadino italiano nato all'estero nei registri dello stato civile del comune di San Benedetto del Tronto;
  • per esistenza all'estero giudizialmente dichiarata;
  • per acquisizione della cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.

Iscriversi all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell'AIRE. Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza.

 

La richiesta di iscrizione dall'A.I.R.E. di un comune italiano, va presentata al Console Italiano dello Stato Estero di residenza entro 90 giorni all'avvenuto trasferimento. Il Consolato provvede all'inoltro al Comune di San Benedetto del Tronto della relativa comunicazione.

La richiesta può anche essere presentata prima di partire all'anagrafe del comune di San Benedetto del Tronto ma se il connazionale non si reca successivamente all'Ufficio consolare per iscriversi negli appositi schedari ed il comune non riceve conferma dal Consolato entro un anno il soggetto viene cancellato per irreperibilità.

 

L'avvenuta iscrizione in AIRE viene comunicata dal Comune al diretto interessato e, per conoscenza, al Consolato estero di appartenenza.

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

30 giorni

 

La pratica viene lavorata entro pochi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Consolato.

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

L'iscrizione all'A.I.R.E. decorre:

  • dalla data di arrivo al protocollo del Comune della comunicazione del Consolato, in caso di dichiarazione resa direttamente all'estero;
  • dalla data della dichiarazione resa in comune prima di partire, solo nel caso sia confermata da comunicazione consolare entro l'anno;
  • dalla data della trascrizione dell'atto di nascita.

L'iscritto all'A.I.R.E. deve far pervenire al Comune di San Benedetto del Tronto, tramite Consolato, tutte le notizie relative alle avvenute variazioni anagrafiche e di stato civile (indirizzo, trasferimento in altro Stato, nascite figli, matrimoni ecc.).certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia).

Il cittadino iscritto all'A.I.R.E. ha la facoltà di ottenere da parte del Comune di iscrizione il rilascio di:

  • certificati di stato civile (relativamente agli atti formati o trascritti nel comune);
  • carta di identità, presentandosi personalmente al Comune di San Benedetto del Tronto. La carta di identità può anche essere rilasciata dal Consolato di iscrizione previa acquisizione di nulla osta del Comune di San Benedetto del Tronto.

I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 non vengono iscritti all'A.I.R.E. per espressa disposizione normativa.

La recente legislazione in materia, ha previsto che entro i sei mesi successivi all'iscrizione all'AIRE , i Comuni provvedano a confermare all'Agenzia delle Entrate competente per territorio l'effettività della cessata residenza al precedente domicilio fiscale. La Legge prevede un periodo triennale, a partire dall'iscrizione all'AIRE, in cui il cittadino è "sottoposto a vigilanza" da parte del Comune e dall'Agenzia delle Entrate.

 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica