2. TARI

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

    

 

IL TARI

 

Il tributo per il servizio di smaltimento rifiuti, introdotto dal 1° gennaio 2014 con la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), ha sostituito il TARES che a sua volta aveva sostituito la TaRSU.

 

CHI E' TENUTO AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

 

Per il versamento (così com'era per il Tares e per la TaRSU) non è necessario essere proprietari di un immobile per essere annoverati tra i soggetti passivi del nuovo tributo, che dovrà essere corrisposto da tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo occupano e/o utilizzano locali e/o aree.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

 

Per il pagamento del tributo TARI, il Comune invierà al domicilio del contribuente una comunicazione con il riepilogo della situazione, con l’indicazione di quanto dovuto per l’anno 2023 allegando il modello F24 utilizzabile per il pagamento delle rate. I versamenti si dovranno effettuare utilizzando il modello F24 presso gli sportelli postali e bancari, tramite internet banking ; il pagamento on-line è possibile unicamente tramite l’utilizzo della carta di credito (per un problema del programma si sconsiglia di effettuare più pagamenti nella stessa data, in caso contrario inviare una mail a tributi@comunesbt.it indicando data, orario e importi pagati).

Il codice tributo da utilizzare per il pagamento del TARI tramite il modello F24 per l'anno 2023, è il seguente:

  

Cod. Ente               Cod. Tributo

     H769                       3944                 TARI

     H769                       TEFA                 TARI

 

NON E' PIU' POSSIBILE PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA TARI IN SEDE CON PAGOBANCOMAT, CARTE DI CREDITO ECC ECC

 

A causa della attuale normativa e dell’introduzione del codice “TEFA”, per il pagamento della addizionale provinciale, il pagamento con bancomat, carte di credito è dunque  sospeso. 

Tutti gli F24 possono essere pagati (senza spese) presso le Banche (anche se non si è correntisti), gli Uffici Postali e con Internet Banking. Chi volesse provvedere al pagamento presso i tabaccai dovrà invece pagare una commissione allo stesso intermediario.

 

 

TERMINI PER IL PAGAMENTO

 

TARI  2023

 

Entro il 31 Maggio 2023       va pagato il primo acconto del "TARI"

Entro il 30 Settembre 2023 va pagato il secondo acconto del "TARI"

Entro il 02 Dicembre 2023   va pagata la terza rata del "TARI" a saldo *

 

* L'avviso di pagamento della 3a rata a saldo dell'anno 2023 verrà recapitato in prossimità della scadenza del 2 dicembre 2023 e sarà determinato a conguaglio sulla base delle tariffe che verranno deliberate per effetto della revisione del Piano Economico Finanziario 2022/2025 in corso di definizione.

 

 

*NEL CASO L’AVVISO DI PAGAMENTO VENGA RECAPITATO IN PROSSIMITA’ DELLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI SENZA ALCUNA SANZIONE O ADDEBITO. 

 

 


AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI
 

 

 

Sono previste per il corrente anno 2023, le seguenti agevolazioni riservate alle utenze domestiche (UD):

  1. riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per nuclei familiari composti da 5 o più componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 120 mq.

  2. riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per nuclei familiari composti da 6 o più componenti.

  3. riduzione del 15% della parte variabile della tariffa per nuclei familiari composti da un solo componente ultra 75enne.

  4. riduzione del 10% della parte variabile della tariffa per:

    • nuclei familiari composti da 3 componenti, di cui un adulto e due minorenni.

    • nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui un adulto e un minorenne.

    • nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui almeno uno ultra 75enne.

 

I contribuenti avranno diritto alle riduzioni alle seguenti condizioni:

  • I requisiti di età anagrafica dovranno essere posseduti alla data del 31/12/2022;

  • La riduzione verrà applicata su una unica unità immobiliare escludendo le pertinenze.

  • La riduzione verrà calcolata sull’abitazione di residenza del contribuente per la quale il medesimo dovrà essere intestatario del tributo.

  • Le riduzioni non saranno tra loro cumulabili.

  • Le riduzioni saranno applicate d’ufficio a cura del Servizio Tributi sulla base dei dati anagrafici in possesso dell’amministrazione e della banca dati tributaria.

  • Le riduzioni saranno applicate nella determinazione del tributo annuale 2023 ed evidenziate dettagliatamente negli avvisi di pagamento che verranno recapitati ai cittadini.

  • I cittadini in possesso dei requisiti richiesti, potranno richiedere il ricalcolo del tributo inoltrando un’istanza via mail tributi@comunesbt.it o pec protocollo@cert-sbt.it indirizzata al Servizio Tributi nel caso la riduzione non fosse stata loro applicata.

 

 

RIDUZIONE PER I PENSIONATI ESTERI

 

 

Art. 1, c. 743, L. 234/2021

Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si pro cede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.

 

Dal 2023 si torna alla riduzione ordinaria del 50%

 

 

Art. 1, c. 743, L. 234/2021

  Incremento della riduzione dal 50% al 62,5% per l’IMU

  Valido solo per il 2022

  Incremento del contributo statale compensativo da 12 mln a 15 mln (+ 3 mln)

  Quota aggiuntiva ripartita con DM entro il 30/6/2022

  Non si modifica la riduzione Tari (2/3)

 

Modalità di presentazione

 

La dichiarazione (di inizio occupazione/detenzione) e di variazione TARI  deve essere presentata entro 90 giorni dalla occupazione/detenzione/variazione dei locali e delle aree scoperte.

La dichiarazione di cessazione di occupazione/detenzione TARI va dichiarata tempestivamente e l'utenza viene cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

 

 

 

 

Costi e validità

 

 

 

 

Tempi di risposta

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

I modelli di denuncia Tari scaricabili dal presente sito non sono vincolanti, possono cioè essere implementati con note esplicative, allegati, commenti e quant'altro il contribuente riterrà utile per meglio spiegare la propria posizione tributaria.

 

Normativa di riferimento

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16 maggio 2014 - Regolamento per la disciplina della IUC

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 maggio 2014.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16 maggio 2014.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31 luglio 2014.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30 luglio 2015.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30 luglio 2015.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30 luglio 2015.

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14-15-16 del 10 marzo 2016.

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21-22 del 25 marzo 2017.

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4-5-6 del 10 febbraio 2018.

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6-7-8 del 23 marzo 2019.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44-47 del 28/06/2021

Deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 28/05/2022

Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 22/04/2023

 

 

 

 

 

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