5. Imposta di soggiorno

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definito dalla Legge Regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

 

A norma del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2012 è stata istituita nella città di San Benedetto del Tronto l'Imposta di Soggiorno.

 

L’applicazione dell’imposta è definita dettagliatamente nel “ REGOLAMENTOPER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO” approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 29/03/2012 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2019

 

L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

 

Per permettere ai clienti che pernottano presso una struttura ricettiva di conoscere le modalità di applicazione, l'entità dell'imposta di soggiorno e le esenzioni previste, i gestori della struttura ricettiva sono tenuti a darne informazione in appositi spazi:

Scheda informativa multilingue

Scheda informativa in italiano e inglese

 

 

CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO

 

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere situate  nel Comune di San Benedetto del Tronto.

Dall’anno 2019 il periodo nel quale l’imposta è istituita, a norma dell’art. 2 co. 4 del vigente regolamento, è compreso dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

 

Negli anni precedenti il periodo di imposizione era previsto dal 15 giugno al fino al 31 agosto.

 

Modalità di presentazione

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E RIVERSAMENTO ALL’ENTE

La Corte dei Conti ha qualificato i gestori delle strutture ricettive come agenti contabili ai sensi dell’art. 93 del D.lgs.267/2000.

Pertanto, i titolari/gestori delle strutture ricettive, normativamente preposti alla esazione dell’imposta di soggiorno, assumono la veste di agente contabile, quale soggetto obbligato alla redazione del Conto Amministrativo e del Conto Giudiziale, nel rispetto della normativa vigente. La qualifica di agente contabile si fonda sul presupposto essenziale della materiale disponibilità di denaro di pertinenza pubblica (cosiddetto maneggio denaro).


In quanto tali, i gestori delle strutture sono tenuti ad una serie di adempimenti obbligatori puntualmente riepilogati all’art. 7 del vigente Regolamento:

Il legale rappresentante della struttura ricettiva nomina, quale responsabile della riscossione, il gestore della struttura ricettiva ai fini dell’Imposta di Soggiorno per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, in base alla modulistica che sarà predisposta dal Comune. Tale nomina dovrà essere comunicata al Comune non oltre i trenta giorni precedenti al primo versamento di cui al comma 3 dell’articolo 6.

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, dell’entità e delle esenzioni, mediante indicazione in appositi spazi ben visibili, attraverso la distribuzione di materiale informativo predisposto dall’Amministrazione comunale, nonché su eventuali pagine web.

Il gestore è tenuto a richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.

Qualora il soggiornante si rifiuti di versare l’imposta, il gestore invita a far compilare allo stesso specifica dichiarazione. Qualora il soggiornante si rifiuti, il gestore provvederà egli stesso a compilare altra dichiarazione. Le due dichiarazioni saranno rilasciate in base alla modulistica predisposta dal Comune e trasmesse con le stesse modalità del successivo comma 6.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune, entro gli stessi termini previsti dall’art. 6 per i versamenti, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, il numero delle esenzioni, l’imposta versata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e deve essere comunque presentata anche in caso di assenza di pernottamenti disponibili.

In caso di soggiorno ricadente su mesi diversi, l’imposta viene versata nel mese in cui viene riscossa dall’ospite. Quindi, ad esempio, nel caso di un soggiorno dal 23/8 al 3/9, l’imposta sarà riversata al Comune interamente nel mese di settembre mentre i pernottamenti verranno correttamente registrati nei due mesi.

Tutte le dichiarazioni mensili devono essere inoltrate al Servizio Pianificazione Strategica,  C ontrollo di gestione e  P artecipate del Comune in una delle seguenti modalità

- tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente;

- tramite posta ordinaria;

- direttamente presso gli uffici del Servizio Tributi; .

Il gestore della struttura ricettiva, riscuotendo e avendo maneggio di denaro pubblico, si configura come agente contabile dell’ente, ed è tenuto pertanto a compilare e trasmettere al Servizio Tributi del Comune, addetto alla parificazione contabile, il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto sul modello approvato con D.P.R. 194/1996 – All. B. Il conto della gestione deve essere presentato anche in caso di assenza di incassi d’imposta.

Il gestore della struttura ricettiva, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell’Amministrazione comunale oltre che della Corte dei Conti, ha l’obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni, versamenti effettuati, ricevute rilasciate al soggiornante ai fini dell’imposta di soggiorno, dichiarazioni rilasciate dal soggiornante etc.).

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo. 

MODALITA’ DI RIVERSAMENTO ALL’ENTE

Come dettagliato all’art. 6 del vigente Regolamento:

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell’avvenuto regolare assolvimento dell’ imposta, come previsto dall’art. 1 comma 161 del D.Lgs. 296/2006 che fissa in 5 anni il termine per l’accertamento del mancato pagamento del tributo.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di San Benedetto del Tronto delle somme riscosse , entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

a) entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di giugno;

b) entro il 15 (quindici) agosto, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di luglio;

c) entro il 15 (quindici) settembre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di agosto;

d) entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di settembre;

4. Il versamento delle somme riscosse dal gestore della struttura all’Amministrazione comunale deve essere effettuato in una delle seguenti modalità:

a) mediante bollettino postale ,

b) bonifico bancario

c) POS presso il Servizio Tributi;

specificando nella causale il periodo d’incasso al quale si riferisce il versamento.

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

 

Il bonifico bancario su conto corrente intestato a Comune di San Benedetto del Tronto - IBAN  IT58N0847424400000000005069

con causale: Imposta di soggiorno – periodo (1°,2° o 3°) – Nome Struttura;

Ulteriori informazioni sull'applicazione dell'imposta di soggiorno possono essere richieste mediante le seguenti modalità:

di persona all'Ufficio Tributi, Viale De Gasperi 124, 3° piano della sede municipale;

telefonicamente all'Ufficio Tributi, Viale De Gasperi 124, tel. 0735/794530

fax al n° 0735/794422

e-mail all'indirizzo travaglinil@comunesbt.it

 

 

 

Costi e validità

 

Anno 2023

Importi, modalità ed i tempi di applicazione dell'imposta sono gli stessi dell'anno 2021.

Per ogni ulteriore delucidazione si rinvia alla allegata Documento in formato Adobe Acrobatinformativa.

Anno 2022

Importi, modalità ed i tempi di applicazione dell'imposta sono gli stessi dell'anno 2021.

La gestione dell'imposta di soggiorno è stata affidata dalla stagione 2021 alla Azienda  Multi Servizi S.p.a. .

Per ogni ulteriore delucidazione si rinvia alla allegata Documento in formato Adobe Acrobatinformativa.

 

Anno 2021

Importi, modalità ed i tempi di applicazione dell'imposta sono gli stessi dell'anno 2020.

 

Anno 2020

Importi, modalità ed i tempi di applicazione dell'imposta sono gli stessi dell'anno 2019.

 

Anno 2019

L'imposta è commisurata in rapporto alla tipologia delle strutture ricettive fino ad un massimo di 2 euro per persona per notte, per un massimo di 7 notti consecutive (Art. 2 co. 5), secondo le misure determinate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01.03.2019.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01/03/2019.

 

Anno 2018 e precedenti

L'imposta è commisurata in rapporto alla tipologia delle strutture ricettive fino ad un massimo di 2 euro per persona per notte, per un massimo di 6 notti consecutive secondo le misure determinate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12/04/2012.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12/04/2012.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il soggetto gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di provvedere alla riscossione del tributo da parte del proprio cliente, rilasciandone quietanza.

L' imposta si applica alle singole persone non residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto, per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

 

ESENZIONI

Sono previste ed elencate all’art. 5 del Regolamento:

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) i minori fino al 12° anno di età, ancorché compiano 13 anni durante il soggiorno;

b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente.

c) I genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.

d) I soggetti che pernottano presso gli Ostelli della Gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell’Amministrazione comunale.

e) I portatori di Handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore.

f) I gruppi organizzati I gruppi organizzati (minimo 20 persone) dei soggiorni per la terza e quarta età e per i disabili.

g) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività e assistenza a gruppi organizzati.

h) gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale;

L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resain base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

 

Tempi di risposta

 
 

Note aggiuntive

 

Per agevolarle gli operatori, a partire dall’anno 2018 il Comune ha messo a disposizione un portale internet dedicato, totalmente gratuito, al quale le strutture possono accreditarsi ed attraverso il quale può essere gestita l’imposta, la rendicontazione e la trasmissione delle denunce periodiche facilitando gli adempimenti connessi all’imposta.

 

Accedi al portale dell'imposta di soggiorno

 

Normativa di riferimento

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2012(332 KB) - Istituzione dell’Imposta

Deliberazione Consiliare n. 21 del 29/03/2012 - Regolamento dell’imposta

Deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 12/04/2012–APPROVAZIONE DELLE MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DEL REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N 21 DEL 29/03/2012).

Deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 01/03/2019 – TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L’ANNO 2019

Deliberazione Consiliare n. 11 del 23/03/2019 - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

 

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