Domanda inclusione negli albi biennali dei giudici popolari per le Corti di Assise e di Assise di Appello

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

I giudici popolari sono cittadini che concorrono a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.
I giudici popolari vengono nominati dal Presidente del Tribunale.

 

Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni 2 anni, secondo le norme stabilite dalla legge.


Gli aggiornamenti vengono effettuati da una Commissione, composta dal Sindaco e da due consiglieri comunali, che procede all'iscrizione d'ufficio dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 

Requisiti personali

Giudici Popolari per le Corti di Assise

  • essere cittadino italiano;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere un'età compresa fra i 30 e 65 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.


Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello

  • Tutti i requisiti richiesti per i Giudici Popolari per le Corti di Assise;
  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare

  • I magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; 
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipende dallo Stato) in attività di servizio; 
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

 

Modalità di presentazione

 

La domanda di iscrizione deve essere redatta in carta semplice su modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile di seguito.

 

Dev'essere presentata all'Ufficio Protocollo secondo le modalità previste entro il mese di luglio di ogni anno dispari, in coincidenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico.

 

La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

 

Se il cittadino non è più disponibile a svolgere il ruolo di Giudice Popolare deve presentare la domanda di cancellazione dall'Albo entro il mese di luglio di ogni anno dispari.

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

Entro il 10 settembre degli anni dispari il Sindaco trasmette al Tribunale di Ascoli Piceno gli elenchi contenenti le proposte delle nuove iscrizioni.

 

La Commissione istituita appositamente per l'occasione nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno procede all'esame delle proposte e alla compilazione degli elenchi di aggiornamento che saranno pubblicati non più tardi del 15 novembre dello stesso anno all'Albo Pretorio del Comune.

 

Entro il termine di 15 giorni dall'affissione i cittadini possono presentare ricorso direttamente alla cancelleria del Tribunale.

 

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

Ai Giudici Popolari saranno corrisposte le indennità previste dalla legge per ogni giorno di effettivo esercizio.

 

 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica