lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
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Mattino | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | ||||
Pomeriggio | 16.00-18.00 |
0735/794369 - 0735/794451
Ing. Alfredo Marcantoni
Tel. 0735 794390
e-mail marcantonia@comunesbt.it
Geom. Piero Brandi
Tel. 0735 794351
e-mail brandip@comunesbt.it
fax 0735 794376
La disciplina della materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è definita in via principale dall'art.12 del D.Lgs n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia", alla quale hanno fatto seguito il D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il D.Lgs 03.03.2011 n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", e i seguenti ultimi provvedimenti regionali:
Indicazioni per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico:
Tenendo conto delle disposizioni legislative sopra richiamate, le procedure in vigore per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico risultano essere le seguenti.
L'istanza deve essere inoltrata tramite il portale sportellounico.comunesbt.it/sue/
L'istanza è in carta libera non in bollo.
Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina
Termine massimo di efficacia pari a tre anni dall'avvenuto deposito.
Inizio lavori immediato dopo il deposito con assegnazione di numero di protocollo.
Tale termine è sospeso, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.
Si porta a conoscenza che, secondo il D.Lgs 09.04.2008 n°81, come modificato con D.Lgs 03.08.2009 n°106, l'efficacia delle istanze risulta sospesa nei seguenti casi:
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la CIAL o PAS. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni della classe. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).
In caso di interventi che ricadano in zone con vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio deve essere inoltrata, contestualmente alla domanda, apposita istanza al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
L'ufficio a seguito dell'obbligo annuale di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici e catastali delle pratiche edilizie comunica che è obbligatoria la presentazione
N.B.:
Le pratiche edilizie per la manutenzione dei fabbricati dovranno essere intestate al condominio e in caso di mancata costituzione dello stesso a tutti i proprietari aventi titolo.
D.Lgs n°387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia".
D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
D.Lgs 03.03.2011 n°28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia cosìcome modificato dall'articolo 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73 e ss.mm.ii.